Art. 2 
 
 
                        Ammissione all'esame 
 
  1. Per l'ammissione all'esame e' necessario: 
  a)  aver  conseguito  una  laurea  almeno  triennale,  tra   quelle
individuate  con  regolamento  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  adottato  con  decreto
ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012; 
  b)  essere  in  possesso  dell'attestato  di  compiuto   tirocinio,
previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale
n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre  dichiarazione  attestante
l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento
sopra citato. 
  2. In deroga al comma  1,  sono  ammessi  a  sostenere  l'esame  di
idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla  data  di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente  regolamento,  hanno
regolarmente completato il tirocinio  previsto  dall'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99. 
  3. Sono, altresi', ammessi a sostenere l'esame di idoneita'  coloro
i quali risultano iscritti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed
abbiano,  alla  data  di  presentazione   della   domanda,   concluso
regolarmente il tirocinio stesso. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2,  comma  2,  e  dell'
          art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo 27  gennaio
          2010, n. 39: 
              «Art. 2  (Abilitazione  all'esercizio  della  revisione
          legale). - (Omissis). 
              2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone
          fisiche che: 
              a) sono  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
          definiti   con   regolamento    adottato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
              b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra
          quelle   individuate   con   regolamento    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
              c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3; 
              d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di
          cui all'art. 4. 
              (Omissis).». 
              «Art. 3 (Tirocinio). - (Omissis). 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentita  la
          Consob,  disciplina  con  regolamento   le   modalita'   di
          attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: 
              a) il contenuto e le modalita' di  presentazione  delle
          domande di iscrizione al registro del tirocinio; 
              b) le modalita' di svolgimento del tirocinio,  ai  fini
          del comma 1, lettera a); 
              c)  le  cause  di  cancellazione  e   sospensione   del
          tirocinante dal registro del tirocinio; 
              d)  le  modalita'  di  rilascio  dell'attestazione   di
          svolgimento del tirocinio; 
              e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro
          del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e'
          svolto.». 
              - Per i decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 20 giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento  recante  norme
          concernenti le modalita' di  esercizio  della  funzione  di
          revisore contabile) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          16 aprile 1998, n. 88.