Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: «1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, individua, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attivita' di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia.». 2. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, stabilisce: a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 120-terdecies, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore; b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 1) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di aggiornamento professionale degli agenti in attivita' finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attivita' finanziaria aventi personalita' giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori; 2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, cosi' che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 3. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell'art. 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalita' associative. 1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, individua, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attivita' di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. 2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'art. 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'art. 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.». - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 13 (Disposizioni di attuazione dell'art. 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. Ai mediatori creditizi e' vietato concludere contratti, nonche' effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, stabilisce: a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 120-terdecies, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore; b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 1) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di aggiornamento professionale degli agenti in attivita' finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attivita' finanziaria aventi personalita' giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'art. 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori; 2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, cosi' che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. In conformita' all'art. 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.». - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16 (Requisiti patrimoniali). -1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita', della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies, e 128-septies e le modalita' di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' civile. 1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE. 2. Ai sensi dell'art. 128-septies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».