Art. 2 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: «1-quater. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,  individua,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23
agosto 1988, n.  400,  le  attivita'  di  segnalazione,  relative  ai
contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a
titolo  accessorio,  non  costituiscono  esercizio  di   agenzia   in
attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia.». 
  2. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400,  sentita  la
Banca d'Italia, stabilisce: 
  a) gli ulteriori requisiti, condizioni e  incompatibilita'  per  lo
svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo  120-terdecies,  comma
2, definendo anche accorgimenti per assicurare  che  il  servizio  di
consulenza indipendente svolto dal soggetto  iscritto  nella  sezione
speciale dell'elenco dei mediatori creditizi  sia  prestato  in  modo
effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore; 
  b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai  sensi  del
Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385: 
  1) requisiti di conoscenza e competenza  nonche'  di  aggiornamento
professionale degli agenti in attivita' finanziaria,  di  coloro  che
svolgono funzioni di amministrazione e  direzione  presso  agenti  in
attivita'  finanziaria  aventi  personalita'   giuridica,   mediatori
creditizi e dei consulenti  di  cui  all'articolo  128-sexies,  comma
2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori; 
  2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione
del  personale  e  dei  collaboratori  degli  agenti   in   attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi, cosi' che esse favoriscano  il
rispetto dalla disciplina prevista  ai  sensi  del  Titolo  VI,  Capo
I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 
  3. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  Con  riguardo  ai
contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis,
del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  si  applica  il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2,  lettera
a), della direttiva 2014/17/UE.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  12  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  12   (Disposizioni   di   attuazione   dell'art.
          128-quater  e  128-sexies  del   decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385). - 1. Non costituisce esercizio  di
          agenzia  in  attivita'  finanziaria,  ne'   di   mediazione
          creditizia: 
              a)  la  promozione  e  la  conclusione,  da  parte   di
          fornitori di beni e servizi, di contratti di  finanziamento
          unicamente per l'acquisto di propri beni  e  servizi  sulla
          base di apposite convenzioni stipulate con le banche e  gli
          intermediari  finanziari.  In  tali  contratti   non   sono
          ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; 
              b) la promozione e la conclusione, da parte di  banche,
          intermediari finanziari, imprese di investimento,  societa'
          di gestione del  risparmio,  SICAV,  imprese  assicurative,
          istituti di pagamento, istituti  di  moneta  elettronica  e
          Poste  italiane   S.p.A.   di   contratti   relativi   alla
          concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma  e  alla
          prestazione di servizi di pagamento; 
              c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria
          e dei Confidi,  di  convenzioni  con  banche,  intermediari
          finanziari  ed  altri   soggetti   operanti   nel   settore
          finanziario finalizzate a  favorire  l'accesso  al  credito
          delle imprese associate. Per la raccolta  di  richieste  di
          finanziamento effettuate sulla base di  dette  convenzioni,
          le associazioni possono avvalersi di soggetti  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 128-novies, comma  1.  Quanto
          previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di
          servizi controllate ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice
          civile,  costituite  dalle  associazioni  stesse   per   il
          perseguimento delle finalita' associative. 
              1-bis.  Non  costituisce  esercizio   di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
          prestazione di servizi di pagamento da parte dei  promotori
          finanziari iscritti nell'albo  previsto  dall'art.  31  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
          conto  del  soggetto  abilitato  che  ha   conferito   loro
          l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto  abilitato
          cura l'aggiornamento  professionale  dei  propri  promotori
          finanziari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro  della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale. 
              1-ter.  Non  costituisce  esercizio   di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti  sotto
          qualsiasi forma da  parte  degli  agenti  di  assicurazione
          regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari
          assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2,
          lettera a), del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
          209,  su  mandato  diretto  di   banche   ed   intermediari
          finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385.  Il   soggetto   mandante   cura
          l'aggiornamento  professionale  degli  agenti  assicurativi
          mandatari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro   della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale. 
              1-quater. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita  la  Banca  d'Italia,  individua,  con  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,  legge  23  agosto
          1988, n. 400, le attivita'  di  segnalazione,  relative  ai
          contratti di credito disciplinati ai sensi del  Titolo  VI,
          capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385,  che,   se   prestate   a   titolo   accessorio,   non
          costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria
          ne' di mediazione creditizia. 
              2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso  di  fondi
          su incarico di soggetti  autorizzati  alla  prestazione  di
          servizi  di  pagamento  non  e'   necessaria   l'iscrizione
          nell'elenco  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria,   a
          condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di  un
          contratto di  esternalizzazione,  che  ne  predetermini  le
          modalita'  di  svolgimento,   abbia   carattere   meramente
          materiale e in  nessun  caso  sia  accompagnata  da  poteri
          dispositivi. 
              2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita'  finanziaria
          comporta  gli  obblighi  di   contribuzione   previdenziale
          previsti per i soggetti di cui  all'art.  1742  del  codice
          civile.   L'Organismo   previsto   dall'art.   128-undecies
          individua  forme  di  collaborazione  e   di   scambio   di
          informazioni con gli enti di previdenza.». 
              - Il testo dell'art.  13  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  13   (Disposizioni   di   attuazione   dell'art.
          128-sexies del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
          385). - 1. Ai mediatori  creditizi  e'  vietato  concludere
          contratti, nonche' effettuare, per conto  di  banche  o  di
          intermediari finanziari, l'erogazione  di  finanziamenti  e
          ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di
          altri  mezzi  di  pagamento  o  di  titoli  di  credito.  I
          mediatori creditizi possono  raccogliere  le  richieste  di
          finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una  prima
          istruttoria  per  conto   dell'intermediario   erogante   e
          inoltrare tali richieste a quest'ultimo. 
              1-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Banca   d'Italia,
          stabilisce: 
              a)    gli    ulteriori    requisiti,    condizioni    e
          incompatibilita' per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          all'art.   120-terdecies,   comma   2,   definendo    anche
          accorgimenti per assicurare che il servizio  di  consulenza
          indipendente svolto dal  soggetto  iscritto  nella  sezione
          speciale dell'elenco dei mediatori creditizi  sia  prestato
          in modo effettivamente indipendente  e  nell'interesse  del
          consumatore; 
              b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai
          sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385: 
              1) requisiti di  conoscenza  e  competenza  nonche'  di
          aggiornamento  professionale  degli  agenti  in   attivita'
          finanziaria,   di   coloro   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione e  direzione  presso  agenti  in  attivita'
          finanziaria  aventi   personalita'   giuridica,   mediatori
          creditizi e dei  consulenti  di  cui  all'art.  128-sexies,
          comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori; 
              2) caratteristiche delle politiche  di  retribuzione  e
          incentivazione del  personale  e  dei  collaboratori  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori  creditizi,
          cosi' che esse favoriscano  il  rispetto  dalla  disciplina
          prevista ai sensi del Titolo VI, Capo  I-bis,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              2. In conformita' all'art. 5, comma 1,  della  legge  3
          febbraio 1989, n. 39,  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
          mediazione creditizia non e' richiesta la licenza  prevista
          dall'art. 115 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773.». 
              - Il testo dell'art.  16  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse, cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  16  (Requisiti  patrimoniali).  -1.  L'Organismo
          definisce i massimali, commisurati ai volumi di  attivita',
          della polizza  di  assicurazione  prevista  dagli  articoli
          128-quinquies, e 128-septies e  le  modalita'  di  verifica
          dell'avveramento delle condizioni previste  dagli  articoli
          128-quinquies  e  128-septies.  Nel  caso  di  polizze  che
          prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a
          ciascun soggetto che richiede l'iscrizione.  Si  applicano,
          in quanto compatibili, le disposizioni  emanate  dall'Isvap
          in   materia   di   polizza    di    assicurazione    della
          responsabilita' civile. 
              1-bis.   Con   riguardo   ai   contratti   di   credito
          disciplinati ai  sensi  del  Titolo  VI,  Capo  I-bis,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  si  applica
          il regolamento adottato ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2,
          lettera a), della direttiva 2014/17/UE. 
              2. Ai sensi dell'art. 128-septies, comma 1, del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale  sociale
          versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'art.
          2327 del codice civile.  L'ammontare  del  capitale  minimo
          puo'   essere   modificato   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze.».