Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il decreto di cui all'articolo 15-bis del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e
delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo. 
  3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore, tutti i  riferimenti  alle  direttive  codificate  con  la
direttiva 2009/105/CE,  nonche'  a  tale  direttiva,  abrogata  dalla
direttiva 2014/29/UE, si intendono fatti a quest'ultima  direttiva  e
sono letti secondo la tavola di concordanza di  cui  all'allegato  VI
alla direttiva stessa. 
 
            NOTE ALL'ART. 2 
            Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo  27
          settembre 1991, n. 311 si veda nelle note all'articolo 1. 
            La direttiva 2009/105/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  relativa  ai  recipienti  semplici  a  pressione
          (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2009, n. L 264. 
            Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/29/UE si
          veda nelle note alle premesse.