Art. 2 Disposizioni finali 1. Il decreto di cui all'articolo 15-bis del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. 3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alle direttive codificate con la direttiva 2009/105/CE, nonche' a tale direttiva, abrogata dalla direttiva 2014/29/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.
NOTE ALL'ART. 2 Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 si veda nelle note all'articolo 1. La direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai recipienti semplici a pressione (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2009, n. L 264. Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/29/UE si veda nelle note alle premesse.