Art. 2 
 
                Finanziamenti ad imprese strategiche 
 
  1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre  2015,
n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio  2016,
n. 13, il periodo: «I predetti importi sono rimborsati  nel  medesimo
esercizio finanziario in cui sono  stati  erogati,  ovvero  in  altro
esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita  disposizione
legislativa» e' sostituito dal seguente:  «I  predetti  importi  sono
rimborsati  nell'anno  2018,  ovvero  successivamente,   secondo   la
procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di  fabbisogno,  pari  a
400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento,
per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il  sistema
bancario dalla cassa per i servizi  energetici  e  ambientali  su  un
conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente  aperto
remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei
conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere  a  fine  anno  sul
conto corrente di tesoreria di cui al  primo  periodo  e'  estinta  o
ridotta  corrispondentemente   alle   somme   rimborsate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 6-bis,  del  citato  decreto-legge  n.191  del
2015, cosi' come modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  3. All'onere derivante dai maggiori interessi  passivi  di  cui  al
comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.