Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, quelle di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  29
luglio 2015, n. 123, nonche' le seguenti: 
    a) «articolo pirotecnico  per  esigenze  di  soccorso»:  articolo
pirotecnico  destinato  alla  richiesta  ed  alla   segnalazione   di
soccorso; 
    b) «utilizzatore»: chiunque  utilizzi  gli  articoli  pirotecnici
compresi quelli per esigenze di soccorso di cui alla lettera  a)  del
presente articolo; 
    c) «rifiuti da pirotecnici»: i  rifiuti  derivanti  dall'utilizzo
degli articoli pirotecnici che possono contenere quantita' residue di
sostanze  esplosive  in  grado  di  causare  danni  alle  persone   e
all'ambiente, nonche' le  stesse  sostanze  esplosive  che  residuano
dall'utilizzo degli articoli pirotecnici. Sono considerati rifiuti da
pirotecnici,  ai  fini  della  raccolta,  del   trasporto   e   dello
smaltimento, gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso  o  comunque
non piu' suscettibili di ulteriore uso  per  le  finalita'  cui  sono
destinati; 
    d)  «residui  inerti»:  gli  articoli  pirotecnici  non  di   uso
professionale  che  siano  stati  esplosi  secondo  le   prescrizioni
indicate nell'etichetta. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 183, comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 183. (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
                a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
                b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                c)  "oli  usati":  qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                d)  "rifiuto  organico":  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
                e)  "autocompostaggio":  compostaggio  degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
                f)  "produttore  di  rifiuti":  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
                g)  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi   persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                h)  "detentore":  il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                i) "commerciante": qualsiasi impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
                m)  "prevenzione":  misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                  1) la quantita' dei rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                  2)  gli  impatti  negativi  dei  rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                  3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
          e prodotti; 
                n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero
          e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati; 
                o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti,  compresi  la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
                p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
                r) "riutilizzo": qualsiasi operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                s)   "trattamento":   operazioni   di   recupero    o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                u) "riciclaggio": qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                v)  "rigenerazione  degli   oli   usati":   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                z) «smaltimento»: qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                aa)  «stoccaggio»:  le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                bb)  "deposito  temporaneo":  il  raggruppamento  dei
          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,
          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli
          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in
          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione
          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,
          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono
          soci, alle seguenti condizioni: 
                  1) i rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                  2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
                  3) il "deposito temporaneo" deve essere  effettuato
          per categorie omogenee di  rifiuti  e  nel  rispetto  delle
          relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
          nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
                  4)  devono   essere   rispettate   le   norme   che
          disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
          pericolose; 
                  5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
                cc)  "combustibile  solido  secondario   (CSS)":   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                ee) "compost di  qualita'":  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
                ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                gg) "emissioni": le emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
                hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque  reflue
          di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
                ii)   "inquinamento   atmosferico":   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
                ll) "gestione integrata dei  rifiuti":  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                mm)  "centro  di  raccolta":   area   presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
                oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                pp) "circuito organizzato di  raccolta":  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                qq) "sottoprodotto": qualsiasi  sostanza  od  oggetto
          che soddisfa le condizioni  di  cui  all'articolo  184-bis,
          comma 1,  o  che  rispetta  i  criteri  stabiliti  in  base
          all'articolo 184-bis, comma 2; 
                qq-bis)  "compostaggio  di  comunita'":  compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo n. 123 del 2015: 
              «Art. 2. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a)   "articolo   pirotecnico":   qualsiasi   articolo
          contenente sostanze esplosive o una  miscela  esplosiva  di
          sostanze  destinate  a  produrre  un  effetto   calorifico,
          luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione  di
          tali  effetti  grazie  a  reazioni   chimiche   esotermiche
          automantenute; 
                b)  "fuoco  d'artificio":  un  articolo   pirotecnico
          destinato a fini di svago; 
                c)   "articoli   pirotecnici   teatrali":    articoli
          pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche
          in film e produzioni televisive o per usi analoghi; 
                d) "articoli pirotecnici per i  veicoli":  componenti
          di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze
          pirotecniche  utilizzati  per  attivare  questi   o   altri
          dispositivi; 
                e) "munizioni": i proiettili e le cariche propulsive,
          nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi  portatili,
          altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria; 
                f)  "persona  con  conoscenze   specialistiche"   una
          persona   abilitata   secondo   l'ordinamento   vigente   a
          manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4,
          articoli pirotecnici  teatrali  di  categoria  T2  o  altri
          articoli  pirotecnici  di  categoria  P2,  quali   definiti
          all'articolo 3; 
                g) "messa a disposizione sul mercato":  la  fornitura
          di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo
          o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso  di  un'attivita'
          commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
                h)  "immissione  sul  mercato":  la  prima  messa   a
          disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo
          pirotecnico;  i   fuochi   d'artificio   prodotti   da   un
          fabbricante per uso proprio e che siano stati  riconosciuti
          da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati
          immessi sul mercato; 
                i) "fabbricante": la persona fisica o  giuridica  che
          fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare  o
          fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico  con
          il proprio nome o marchio commerciale; 
                l)  "importatore":  la  persona  fisica  o  giuridica
          stabilita  nell'Unione  europea  che  immette  sul  mercato
          dell'Unione europea un articolo pirotecnico  originario  di
          un Paese terzo; 
                m) "distributore":  la  persona  fisica  o  giuridica
          presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante
          e dall'importatore, che mette a  disposizione  un  articolo
          pirotecnico sul mercato; 
                n)    "operatori    economici":    il    fabbricante,
          l'importatore e il distributore; 
                o) "specifica tecnica": un documento che prescrive  i
          requisiti  tecnici  che  un   articolo   pirotecnico   deve
          soddisfare; 
                p) "norma armonizzata": una  norma  europea  adottata
          sulla base di una richiesta della  Commissione  dell'Unione
          europea  ai  fini  dell'applicazione   della   legislazione
          dell'Unione  europea  sull'armonizzazione,  quale  definita
          all'articolo 2, punto 1, lettera c), del  regolamento  (UE)
          n. 1025/2012; 
                q) "organismo nazionale di  accreditamento":  l'unico
          organismo  nazionale  italiano   autorizzato   a   svolgere
          attivita' di accreditamento in conformita'  al  regolamento
          (CE) n. 765/2008, nonche'  di  vigilanza  del  mercato,  di
          seguito denominato ACCREDIA; 
                r)  "accreditamento":  attestazione   da   parte   di
          ACCREDIA che certifica  che  un  determinato  organismo  di
          valutazione della conformita' soddisfa i criteri  stabiliti
          dal presente decreto per svolgere una  specifica  attivita'
          di valutazione della conformita'; 
                s) "valutazione della conformita'": il processo  atto
          a  dimostrare  il  rispetto  dei  requisiti  essenziali  di
          sicurezza  del  presente  decreto  relativi  agli  articoli
          pirotecnici; 
                t) "organismo di valutazione della  conformita'":  un
          organismo  che  svolge  attivita'  di   valutazione   della
          conformita', fra  cui  tarature,  prove,  certificazioni  e
          ispezioni; 
                u) "richiamo": qualsiasi misura volta a  ottenere  la
          restituzione  di  un  articolo  pirotecnico  gia'  messo  a
          disposizione dell'utilizzatore finale; 
                v) "ritiro": qualsiasi misura  volta  a  impedire  la
          messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico
          presente nella catena di fornitura; 
                z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»:
          la  normativa  dell'Unione   europea   che   armonizza   le
          condizioni di commercializzazione dei prodotti; 
                aa) "marcatura CE": la marcatura mediante la quale il
          fabbricante indica che l'articolo pirotecnico  e'  conforme
          ai requisiti essenziali di sicurezza del  presente  decreto
          relativi agli articoli pirotecnici,  secondo  le  modalita'
          stabilite all'Allegato IV; 
                bb)   "NEC   (contenuto   esplosivo    netto)":    il
          quantitativo di materiale esplodente attivo presente in  un
          articolo  pirotecnico  ed  indicato  nel   certificato   di
          conformita' rilasciato da un organismo notificato.».