Art. 2 
 
 
Imballaggi destinati al consumatore finale o  alla  preparazione  dei
                      pasti nelle collettivita' 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  detiene  per  la
vendita o vende  «olio  extra  vergine  di  oliva»,  «olio  di  oliva
vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati  e  oli
di oliva  vergini»  o  «olio  di  sansa  di  oliva»  preimballato  in
recipienti  di  capacita'  non  conforme  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012  e,  per
gli oli  destinati  al  consumo  in  ristoranti,  ospedali,  mense  o
collettivita' simili, superiore a venticinque litri, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
150 a euro 600. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  detiene  per  la
vendita o vende  «olio  extra  vergine  di  oliva»,  «olio  di  oliva
vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati  e  oli
di oliva  vergini»  o  «olio  di  sansa  di  oliva»  preimballato  in
recipienti  provvisti  di  un  sistema  di  chiusura   non   conforme
all'articolo 2 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  29/2012  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 800 a euro 4.800. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento   di
          esecuzione  (UE)  n.  29/2012,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.