Art. 2 Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettivita' 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti di capacita' non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettivita' simili, superiore a venticinque litri, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.800.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, si veda nelle note alle premesse.