Art. 2 Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarieta' comunale 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti: «436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non e' stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualita', fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435: a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata; b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata; c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata; d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata. 436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 e' stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.».