Art. 2
Disposizioni relative all'etichettatura del miele.
Caso EU Pilot 7400/15/AGRI
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si
applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel
rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
179/2004 (Attuazione della direttiva 2001/110/CE
concernente la produzione e la commercializzazione del
miele) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2004,
n. 168, modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 3. - 1. Al miele si applica il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.
2. Al miele si applicano le seguenti particolari
disposizioni:
a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata
al miele definito nell'art. 1, comma 1, ed e' utilizzata
nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'art. 1,
commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e
sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste
denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del
miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato
nel miele e del miele per uso industriale;
c) il miele per uso industriale deve riportare,
accanto alla denominazione di vendita, la menzione
«destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;
d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per
uso industriale, le denominazioni possono essere completate
da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto
e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta
indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche,
fisicochimiche e microscopiche;
2) all'origine regionale, territoriale o
topografica, se il prodotto proviene interamente
dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla
normativa comunitaria;
e) il miele per uso industriale utilizzato come
ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere
designato con il solo termine «miele» nella denominazione
di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia,
l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione
completa di miele per uso industriale;
f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i
Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;
g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso
industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli
imballaggi e i documenti commerciali devono indicare
chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3;
g-bis) il polline non e' considerato un ingrediente,
ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera f), del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei prodotti di cui all'art. 1 del presente
decreto, essendo una componente naturale specifica del
miele.
3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana.
4. Il miele destinato ai consumatori deve essere
preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f),
non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri
Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme
di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001.».