Art. 2 
 
 
Modifiche  al  Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
                  regolamentari in materia edilizia 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 3 nell'alinea le  parole  «direttamente  o  tramite
conferenza di servizi» sono soppresse; 
      2) al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che,  in
caso  di  dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del  medesimo  codice»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 20: 
      1) al comma 3: 
        a) le parole da «, acquisisce»  a  «normativa  vigente»  sono
sostituite dalla seguente: «e»; 
        b) e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo  «Qualora  sia
necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque  denominati,
resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi  degli  articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
      2) il comma 5-bis e' abrogato; 
      3) al comma 6 le parole «comma  5-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «medesimo  comma»  e  le  parole  «da  14  a  14-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»; 
      4) al comma 8 le parole «al  comma  9»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.
241»; 
      5) il comma 9 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 20 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 5. Sportello unico per l'edilizia. 
              1.  Le  amministrazioni  comunali,  nell'ambito   della
          propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
          esercizio in forma associata delle strutture ai  sensi  del
          capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
          di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un  ufficio
          denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
          rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove  occorra,
          le altre amministrazioni tenute a  pronunciarsi  in  ordine
          all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
          o di segnalazione certificata di inizio attivita'. 
              1-bis. Lo sportello unico  per  l'edilizia  costituisce
          l'unico punto di accesso  per  il  privato  interessato  in
          relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  il
          titolo abilitativo e l'intervento  edilizio  oggetto  dello
          stesso, che fornisce una risposta tempestiva  in  luogo  di
          tutte le  pubbliche  amministrazioni,  comunque  coinvolte.
          Acquisisce altresi' presso le  amministrazioni  competenti,
          anche  mediante  conferenza  di  servizi  ai  sensi   degli
          articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          gli   atti   di   assenso,   comunque   denominati,   delle
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela
          della salute e della pubblica incolumita'.  Resta  comunque
          ferma la competenza dello sportello unico per le  attivita'
          produttive definita dal regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
              1-ter Le comunicazioni al  richiedente  sono  trasmesse
          esclusivamente dallo sportello unico  per  l'edilizia;  gli
          altri  uffici  comunali  e  le  amministrazioni   pubbliche
          diverse dal comune, che sono interessati  al  procedimento,
          non possono trasmettere al richiedente atti  autorizzatori,
          nulla osta, pareri o atti di consenso,  anche  a  contenuto
          negativo, comunque denominati e sono tenuti  a  trasmettere
          immediatamente  allo  sportello  unico  per  l'edilizia  le
          denunce,  le  domande,  le  segnalazioni,  gli  atti  e  la
          documentazione ad esse  eventualmente  presentati,  dandone
          comunicazione al richiedente. 
              2. Tale ufficio provvede in particolare: 
              a) alla ricezione delle denunce di inizio  attivita'  e
          delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
          ogni altro atto di assenso comunque denominato  in  materia
          di attivita'  edilizia,  ivi  compreso  il  certificato  di
          agibilita',   nonche'   dei   progetti   approvati    dalla
          Soprintendenza ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli
          36, 38 e 46 del decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.
          490; 
              b) a fornire informazioni sulle  materie  di  cui  alla
          lettera a), anche mediante predisposizione di  un  archivio
          informatico contenente i necessari elementi normativi,  che
          consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
          in via  telematica,  alle  informazioni  sugli  adempimenti
          necessari per lo svolgimento delle procedure  previste  dal
          presente testo unico, all'elenco delle domande  presentate,
          allo stato del loro iter procedurale, nonche'  a  tutte  le
          possibili informazioni utili disponibili; 
              c)   all'adozione,   nelle   medesime   materie,    dei
          provvedimenti   in   tema   di   accesso    ai    documenti
          amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse  ai
          sensi degli articoli 22 e seguenti  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
              d)  al  rilascio  dei  permessi   di   costruire,   dei
          certificati di  agibilita',  nonche'  delle  certificazioni
          attestanti le prescrizioni normative  e  le  determinazioni
          provvedimentali       a       carattere        urbanistico,
          paesaggistico-ambientale,  edilizio,  idrogeologico  e   di
          qualsiasi altro  tipo  comunque  rilevanti  ai  fini  degli
          interventi di trasformazione edilizia del territorio; 
              e)  alla  cura  dei  rapporti   tra   l'amministrazione
          comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate  a
          pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto
          dell'istanza o denuncia, con particolare  riferimento  agli
          adempimenti connessi all'applicazione della  parte  II  del
          presente testo unico. 
              3. Ai fini del rilascio del permesso di  costruire,  lo
          sportello unico per l'edilizia acquisisce  ai  sensi  degli
          articoli 14, 14-bis, 14-ter,14-quater e 14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini
          della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
          tali assensi rientrano, in particolare: 
              a) il parere dell'azienda sanitaria locale  (ASL),  nel
          caso  in  cui  non   possa   essere   sostituito   da   una
          dichiarazione ai sensi dell'art. 20, comma 1; 
              b) il parere dei vigili del fuoco, ove  necessario,  in
          ordine al rispetto della normativa antincendio; 
              c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente
          ufficio tecnico della regione, per le costruzioni  in  zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94; 
              d)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per   le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di  cui
          all'art. 333 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
              e) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione
          doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica  di
          edifici nelle zone di  salvaguardia  in  prossimita'  della
          linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per  gli
          effetti dell'art. 19 del  decreto  legislativo  8  novembre
          1990, n. 374; 
              f) l'autorizzazione dell'autorita'  competente  per  le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 55  del  codice  della
          navigazione; 
              g) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti
          per gli interventi edilizi su immobili vincolati  ai  sensi
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              h)  il  parere  vincolante  della  Commissione  per  la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art.  6  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,   e
          successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia  stato
          l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art.  5
          della stessa legge, per l'attivita' edilizia  nella  laguna
          veneta  nonche'  nel  territorio  dei  centri  storici   di
          Chioggia e di Sottomarina e  nelle  isole  di  Pellestrina,
          Lido e Sant'Erasmo; 
              i) il parere dell'autorita' competente  in  materia  di
          assetti e vincoli idrogeologici; 
              l)  gli  assensi  in  materia   di   servitu'   viarie,
          ferroviarie, portuali e aeroportuali; 
              m) il nulla osta  dell'autorita'  competente  ai  sensi
          dell'art. 13 della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  in
          materia di aree naturali protette. 
              L'ufficio cura altresi', gli  incombenti  necessari  ai
          fini  dell'acquisizione,  anche  mediante   conferenza   di
          servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,  14-bis,   14-ter,
          14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti  di
          assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della
          realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
          assensi rientrano, in particolare: 
              a) le autorizzazioni e  certificazioni  del  competente
          ufficio tecnico della regione, per le costruzioni  in  zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; 
              b)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per   le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di  cui  all'
          art. 333 del codice dell'ordinamento militare; 
              c) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione
          doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica  di
          edifici nelle zone di  salvaguardia  in  prossimita'  della
          linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per  gli
          effetti dell'art. 19 del  decreto  legislativo  8  novembre
          1990, n. 374; 
              d) l'autorizzazione dell'autorita'  competente  per  le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 55  del  codice  della
          navigazione; 
              e) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti
          per gli interventi edilizi su immobili vincolati  ai  sensi
          degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
          ottobre 1999, n.  490,  fermo  restando  che,  in  caso  di
          dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla
          tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'art. 25
          del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
              f)  il  parere  vincolante  della  Commissione  per  la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art.  6  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,   e
          successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia  stato
          l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art.  5
          della stessa legge, per l'attivita' edilizia  nella  laguna
          veneta,  nonche'  nel  territorio  dei  centri  storici  di
          Chioggia e di Sottomarina e  nelle  isole  di  Pellestrina,
          Lido e Sant'Erasmo; 
              g) il  parere  dell'autorita'  competente  in  tema  di
          assetti e vincoli idrogeologici; 
              h)  gli  assensi  in  materia   di   servitu'   viarie,
          ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 
              i) il nulla-osta  dell'autorita'  competente  ai  sensi
          dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  in  tema
          di aree naturali protette. 
              4-bis. Lo sportello unico  per  l'edilizia  accetta  le
          domande,   le   dichiarazioni,    le    segnalazioni,    le
          comunicazioni e i relativi  elaborati  tecnici  o  allegati
          presentati  dal  richiedente  con  modalita'  telematica  e
          provvede all'inoltro telematico della  documentazione  alle
          altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
          quali adottano modalita' telematiche di  ricevimento  e  di
          trasmissione  in  conformita'   alle   modalita'   tecniche
          individuate  ai   sensi   dell'   art.   34-quinquies   del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80.  Tali
          modalita'  assicurano  l'interoperabilita'  con  le  regole
          tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'  art.  38,
          comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» 
              «Art. 20. Procedimento per il rilascio del permesso  di
          costruire. 
              1.  La  domanda  per  il  rilascio  del   permesso   di
          costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati  ai
          sensi dell'art. 11,  va  presentata  allo  sportello  unico
          corredata  da  un'attestazione  concernente  il  titolo  di
          legittimazione, dagli elaborati  progettuali  richiesti,  e
          quando ne ricorrano i presupposti,  dagli  altri  documenti
          previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da  una
          dichiarazione del progettista  abilitato  che  asseveri  la
          conformita'  del  progetto   agli   strumenti   urbanistici
          approvati ed adottati, ai regolamenti  edilizi  vigenti,  e
          alle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,  alle
          norme    antisismiche,    di    sicurezza,     antincendio,
          igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine  a
          tale     conformita'     non      comporti      valutazioni
          tecnico-discrezionali, alle norme  relative  all'efficienza
          energetica. 
              2. Lo sportello unico comunica entro  dieci  giorni  al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive modificazioni. L'esame delle  domande  si
          svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
              3. Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda,   il   responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria e  formula  una  proposta  di  provvedimento,
          corredata   da   una   dettagliata   relazione,   con    la
          qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
              4. Il responsabile del  procedimento,  qualora  ritenga
          che ai fini del rilascio  del  permesso  di  costruire  sia
          necessario apportare modifiche di modesta entita'  rispetto
          al progetto originario, puo', nello stesso termine  di  cui
          al comma 3, richiedere  tali  modifiche,  illustrandone  le
          ragioni. L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
          modifica entro il termine fissato e, in caso  di  adesione,
          e' tenuto ad integrare  la  documentazione  nei  successivi
          quindici giorni. La richiesta  di  cui  al  presente  comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3. Qualora sia necessario acquisire  ulteriori
          atti   di   assenso,   comunque   denominati,    resi    da
          amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli
          14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          trenta   giorni   dalla   presentazione   della    domanda,
          esclusivamente per la motivata richiesta di  documenti  che
          integrino o completino la documentazione presentata  e  che
          non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione  o
          che questa non possa acquisire autonomamente. In tal  caso,
          il termine ricomincia a decorrere dalla data  di  ricezione
          della documentazione integrativa. 
              5 - bis. (Abrogato). 
              6. Il provvedimento  finale,  che  lo  sportello  unico
          provvede a  notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal
          dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
          di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.  Qualora
          sia indetta la conferenza di servizi  di  cui  al  medesimo
          comma,  la  determinazione  motivata  di  conclusione   del
          procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
          modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,   titolo   per   la
          realizzazione dell'intervento. Il termine di cui  al  primo
          periodo e' fissato  in  quaranta  giorni  con  la  medesima
          decorrenza qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          procedimento abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che
          ostano all'accoglimento della domanda, ai  sensi  dell'art.
          10-bis della citata legge n. 241  del  1990,  e  successive
          modificazioni.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso   di
          costruire e' data notizia al pubblico  mediante  affissione
          all'albo pretorio. Gli estremi del  permesso  di  costruire
          sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
          secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
              7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
          soli casi di progetti particolarmente complessi secondo  la
          motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 
              8. Decorso inutilmente il termine  per  l'adozione  del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano  vincoli  relativi  all'assetto   idrogeologico,
          ambientali, paesaggistici  o  culturali,  per  i  quali  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli14 e seguenti
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              9. (Abrogato). 
              10.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione   comunale,   il   competente   ufficio
          comunale acquisisce il relativo assenso  nell'ambito  della
          conferenza di servizi di cui al comma  5-bis.  In  caso  di
          esito  non  favorevole,  sulla  domanda  di   permesso   di
          costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
              11.  Il  termine  per  il  rilascio  del  permesso   di
          costruire per gli interventi di cui all'art. 22,  comma  7,
          e' di settantacinque giorni  dalla  data  di  presentazione
          della domanda. 
              12.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla   vigente
          normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
          amministrazioni statali  coinvolte,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni contenute nelle leggi regionali che  prevedano
          misure di ulteriore semplificazione e  ulteriori  riduzioni
          di termini procedimentali. 
              13. Ove il fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  dichiara  o  attesta
          falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  presupposti  di
          cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno  a
          tre anni. In tali casi, il  responsabile  del  procedimento
          informa   il   competente    ordine    professionale    per
          l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.».