Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «autorita' richiedente» l'autorita'  competente  che  presenta
una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una
sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto; 
    b) «autorita'  adita»  l'autorita'  alla  quale  e'  diretta  una
richiesta di assistenza, informazione, notifica  o  recupero  di  una
sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto; 
    c)  «autorita'  competente»  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del  lavoro  nonche',  ai
soli fini delle disposizioni  relative  alla  procedura  di  recupero
delle sanzioni amministrative di  cui  all'articolo  21,  l'autorita'
giudiziaria; 
    d) «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in
un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato  o
predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo,  svolge
il proprio lavoro in Italia; 
    e)  «condizioni  di  lavoro  e  di  occupazione»  le   condizioni
disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del  2015  relative
alle seguenti materie: 
      1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 
      2) durata minima delle ferie annuali retribuite; 
      3) trattamenti retributivi minimi, compresi  quelli  maggiorati
per lavoro straordinario; 
      4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori; 
      5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e
di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; 
      7) parita' di  trattamento  fra  uomo  e  donna  nonche'  altre
disposizioni in materia di non discriminazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  51  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81, citato nelle note alle premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 51. (Norme di rinvio ai contratti collettivi).  -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.».