Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «autorita' richiedente» l'autorita' competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto; b) «autorita' adita» l'autorita' alla quale e' diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto; c) «autorita' competente» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonche', ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, l'autorita' giudiziaria; d) «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia; e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alle seguenti materie: 1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 2) durata minima delle ferie annuali retribuite; 3) trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario; 4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori; 5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; 7) parita' di trattamento fra uomo e donna nonche' altre disposizioni in materia di non discriminazione.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 51. (Norme di rinvio ai contratti collettivi). - 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.».