Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
nonche' le seguenti definizioni:
a) «numero CAS»: identificativo numerico, attribuito a livello
globale dal Chemical Abstracts Service;
b) «modellizzazione»: processo cognitivo che porta alla costruzione
di un modello, ovvero di una rappresentazione teorica, della
struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati;
c) «distanza di danno»: la distanza che intercorre dalla sorgente
di un incidente al punto in cui il danno e' riscontrato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 105 del 2015:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto valgono le seguenti definizioni:
a) "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo
di un gestore, nella quale sono presenti sostanze
pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese le
infrastrutture o le attivita' comuni o connesse; gli
stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di
soglia superiore;
b) "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento
nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita'
pari o superiori alle quantita' elencate nella colonna 2
della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato
1, ma in quantita' inferiori alle quantita' elencate nella
colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2
dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della
sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
c) "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento
nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita'
pari o superiori alle quantita' elencate nella colonna 3
della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato
1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di
cui alla nota 4 dell'allegato 1;
d) "stabilimento adiacente": uno stabilimento ubicato
in prossimita' tale di un altro stabilimento da aumentare
il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
e) "nuovo stabilimento":
1) uno stabilimento che avvia le attivita' o che e'
costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data,
oppure
2) un sito di attivita' che rientra nell'ambito di
applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento
di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia
superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a
tale data, per modifiche ai suoi impianti o attivita' che
determinino un cambiamento del suo inventario delle
sostanze pericolose;
f) "stabilimento preesistente": uno stabilimento che il
31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a
decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di
applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche
della sua classificazione come stabilimento di soglia
inferiore o stabilimento di soglia superiore;
g) "altro stabilimento": un sito di attivita' che
rientra nell'ambito di applicazione della direttiva
2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che
diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa,
il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi
diversi da quelli di cui alla lettera e);
h) "impianto": un'unita' tecnica all'interno di uno
stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello
sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate,
maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso
comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le
condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni
ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono
l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe,
galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale
impianto;
i) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che
detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a
cui e' stato delegato il potere economico o decisionale
determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o
dell'impianto stesso;
l) "sostanza pericolosa": una sostanza o miscela di cui
alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1,
sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto,
residuo o prodotto intermedio;
m) "miscela": una miscela o una soluzione composta di
due o piu' sostanze;
n) "presenza di sostanze pericolose": la presenza,
reale o prevista, di sostanze pericolose nello
stabilimento, oppure di sostanze pericolose che e'
ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso
di perdita del controllo dei processi, comprese le
attivita' di deposito, in un impianto in seno allo
stabilimento, in quantita' pari o superiori alle quantita'
limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato
1;
o) "incidente rilevante": un evento quale un'emissione,
un incendio o un'esplosione di grande entita', dovuto a
sviluppi incontrollati che si verifichino durante
l'attivita' di uno stabilimento soggetto al presente
decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o
differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o
all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o
piu' sostanze pericolose;
p) "pericolo": la proprieta' intrinseca di una sostanza
pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno
stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o
per l'ambiente;
q) "rischio": la probabilita' che un determinato evento
si verifichi in un dato periodo o in circostanze
specifiche;
r) "deposito": la presenza di una certa quantita' di
sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito
per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
s) "deposito temporaneo intermedio": deposito dovuto a
sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto,
di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di
trasporto, non finalizzato al trattamento e allo
stoccaggio;
t) "pubblico": una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della disciplina vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
u) "pubblico interessato": il pubblico che subisce o
puo' subire gli effetti delle decisioni adottate su
questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, o che ha
un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della
presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano
portatrici di un siffatto interesse;
v) "ispezioni": tutte le azioni di controllo, incluse
le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle
relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonche'
qualsiasi attivita' di follow-up eventualmente necessaria,
compiute da o per conto dell'autorita' competente al fine
di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti
fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.».