Art. 2 
 
 
                       Bilancio di previsione 
 
  1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato. 
  2. All'articolo 18 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al  primo  e  al  secondo  periodo,  le  parole:  «legge  di
stabilita'» sono sostituite  dalle  seguenti:  «prima  sezione  della
legge di bilancio»; 
      2) al terzo periodo,  le  parole:  «del  disegno  di  legge  di
stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge  di
bilancio»; 
    b) al comma 3: 
      1) al secondo periodo,  le  parole  da:  «dopo  il  termine  di
scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:
«dopo  la  conclusione  dell'esercizio  cui  si   riferisce   per   i
provvedimenti presentati alle  Camere  entro  l'anno  ed  entrati  in
vigore entro l'anno successivo nonche' per le leggi  approvate  entro
l'anno  e  pubblicate   nella   Gazzetta   Ufficiale   entro   l'anno
successivo»; 
      2) al quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese»
fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite  dalle  seguenti:
«le nuove o  maggiori  spese  sono  comunque  iscritte  nel  bilancio
dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che  le
autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei  saldi  previsti
dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)». 
  3. All'articolo 21 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce
ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. La prima sezione del disegno di legge di  bilancio  dispone
annualmente il quadro di  riferimento  finanziario  e  provvede  alla
regolazione  annuale  delle  grandezze  previste  dalla  legislazione
vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari  agli  obiettivi.
Essa contiene, per ciascun  anno  del  triennio  di  riferimento,  le
misure   quantitative   necessarie   a   realizzare   gli   obiettivi
programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i  loro  eventuali
aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis. 
  1-ter. La prima sezione del disegno di legge di  bilancio  contiene
esclusivamente: 
    a) la determinazione del livello massimo del ricorso  al  mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di  competenza
e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza
con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; 
    b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti
finanziari,  con  decorrenza  nel  triennio  di  riferimento,   sulle
previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o  sugli  altri
saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione  o
l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle  entrate
e della spesa previsti dalla normativa vigente  o  delle  sottostanti
autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi; 
    c) norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto  e  la  prevenzione
dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento
spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; 
    d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e  le
corrispondenti tabelle; 
    e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun  anno  del
triennio di  riferimento,  al  rinnovo  dei  contratti  del  pubblico
impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento  economico  e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni  statali  in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,  per  la  parte  non
utilizzata al termine dell'esercizio, e'  conservato  nel  conto  dei
residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di  lavoro  o
all'emanazione dei provvedimenti negoziali; 
    f)  eventuali  norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,  commi  12  e  13,  e,
qualora si  rendano  necessarie  a  garanzia  dei  saldi  di  finanza
pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti  dalle
sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; 
    g) le norme eventualmente  necessarie  a  garantire  il  concorso
degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai  sensi
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte  dalla  prima  sezione
del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare
tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto  capitale,
incompatibili con gli obiettivi determinati  ai  sensi  dell'articolo
10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante  dalle  conseguenti
deliberazioni parlamentari. 
  1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma  2,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, la prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
bilancio non  deve  in  ogni  caso  contenere  norme  di  delega,  di
carattere ordinamentale o organizzatorio, ne'  interventi  di  natura
localistica  o  microsettoriale  ovvero  norme  che   dispongono   la
variazione diretta delle previsioni di entrata o di  spesa  contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 
  1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge  di  bilancio  e'
formata sulla base  della  legislazione  vigente,  tenuto  conto  dei
parametri indicati nel DEF,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  2,
lettera c), dell'aggiornamento delle  previsioni  per  le  spese  per
oneri  inderogabili  e  fabbisogno,  di  cui,  rispettivamente,  alle
lettere  a)  e  c)  del  comma  5  del  presente  articolo,  e  delle
rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed  evidenzia,  per
ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2  del  presente
articolo,  gli  effetti  finanziari  derivanti   dalle   disposizioni
contenute nella prima sezione»; 
    c) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il disegno di legge del
bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti:  «La  seconda
sezione  del  disegno  di  legge  di  bilancio»  e  dopo  le  parole:
«l'entrata e,» e' inserita la seguente: «distintamente»; 
    d) al comma 10, le parole da: «Il bilancio di previsione» fino a:
«e' costituito» sono sostituite dalle seguenti: «La  seconda  sezione
del disegno di legge di bilancio e' costituita»; 
    e) al comma 11: 
      1) all'alinea, le parole: «per le lettere a), b), c), d) ed e)»
sono soppresse; 
      2) alla lettera a): 
        2.1) al quarto periodo, la  parola:  «azioni»  e'  sostituita
dalle seguenti: «unita' elementari di bilancio»; 
        2.2) al quinto periodo, la  parola:  «azione»  e'  sostituita
dalle seguenti: «unita' elementare di bilancio»; 
        2.3) al sesto periodo,  le  parole:  «ciascuna  azione»  sono
sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio»; 
      3) la lettera b) e' abrogata; 
    f) dopo il comma 11-bis e' inserito il seguente: 
  «11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio  e'
annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di  riferimento,
in relazione all'indicazione  del  fabbisogno  del  settore  statale,
effettuata ai  sensi  dell'articolo  10-bis,  comma  1,  lettera  b),
l'importo massimo di emissione di titoli dello  Stato,  in  Italia  e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare»; 
    g) il comma 12 e' sostituito dai seguenti: 
  «12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate  da
ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge  di  bilancio
sono incorporati, per ciascuna unita'  di  voto  parlamentare,  nella
seconda  sezione,  quale  risultante  dagli  emendamenti   approvati,
attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal  Governo  e
votata dalla  medesima  Camera  prima  della  votazione  finale.  Per
ciascuna delle predette unita' di voto la  nota  evidenzia  altresi',
distintamente con riferimento sia  alle  previsioni  contenute  nella
seconda  sezione  sia  agli  effetti   finanziari   derivanti   dalle
disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al
testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 
  12-bis. Il disegno  di  legge  di  bilancio  e'  corredato  di  una
relazione tecnica nella quale sono indicati: 
    a) la  quantificazione  degli  effetti  finanziari  derivanti  da
ciascuna disposizione normativa introdotta  nell'ambito  della  prima
sezione; 
    b) i criteri essenziali utilizzati  per  la  formulazione,  sulla
base della legislazione vigente, delle previsioni  di  entrata  e  di
spesa contenute nella seconda sezione; 
    c) elementi di informazione che diano conto  della  coerenza  del
valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con
gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1. 
  12-ter. Alla relazione  tecnica  prevista  dal  comma  12-bis  sono
allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio  di  riferimento,  un
prospetto  riepilogativo  degli  effetti  finanziari   derivanti   da
ciascuna disposizione normativa introdotta  nell'ambito  della  prima
sezione ai sensi del presente articolo  e  un  prospetto  riassuntivo
degli effetti finanziari derivanti  dalle  riprogrammazioni  e  dalle
variazioni quantitative, disposte  nella  seconda  sezione  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio
dello Stato, sul saldo di cassa  delle  amministrazioni  pubbliche  e
sull'indebitamento netto del conto consolidato delle  amministrazioni
pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
  12-quater. Al disegno di legge di bilancio  e'  allegata  una  nota
tecnico-illustrativa con funzione di raccordo,  a  fini  conoscitivi,
tra il medesimo disegno di legge di bilancio  e  il  conto  economico
delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica: 
    a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore  programmatico
del saldo netto da  finanziare  o  da  impiegare  con  gli  obiettivi
programmatici di cui all'articolo 10-bis,  comma  1,  dando  separata
evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse; 
    b) i contenuti della manovra, i relativi  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica articolati  nei  vari  settori  di  intervento  e  i
criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi; 
    c)  le  previsioni  del  conto  economico  delle  amministrazioni
pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3,  lettera
b), e del conto di cassa delle  medesime  amministrazioni  pubbliche,
integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno
di legge di bilancio per il triennio di riferimento. 
  12-quinquies.  La  nota  tecnico-illustrativa  di  cui   al   comma
12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di  legge
di bilancio tra i due rami del Parlamento»; 
    h) il comma 16 e' abrogato; 
    i) al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore  della
legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole:  «le  unita'  di
voto  parlamentare»  sono  inserite  le  seguenti:  «della  legge  di
bilancio». 
  4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato. 
  5. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, le parole: «con il  disegno  di  legge  di  stabilita'  e»  sono
soppresse. 
  6. All'articolo 23 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «In sede di  formulazione»  fino  a:
«Ministero dell'economia  e  delle  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Ai  fini  della  definizione  del  disegno  di  legge  di
bilancio, in  sede  di  formulazione  degli  schemi  degli  stati  di
previsione della seconda  sezione  del  medesimo  disegno  di  legge,
tenuto  conto  delle  istruzioni  fornite  annualmente  con  apposita
circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze»  e  le  parole
da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino
alla fine del comma sono soppresse; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con la seconda sezione del disegno di legge  di  bilancio,  nel
rispetto dei  saldi  di  finanza  pubblica,  per  motivate  esigenze,
all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere: 
    a)  rimodulate  in  via  compensativa  le  dotazioni  finanziarie
relative ai fattori legislativi, di cui  all'articolo  21,  comma  5,
lettera b), nonche' alle autorizzazioni di  spesa  per  l'adeguamento
delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel  piano
finanziario  dei  pagamenti  di  cui  al  comma  1-ter  del  presente
articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti; 
    b) rifinanziate, definanziate e  riprogrammate,  per  un  periodo
temporale anche pluriennale, le dotazioni  finanziarie  di  spesa  di
parte corrente e in conto capitale previste  a  legislazione  vigente
relative ai fattori legislativi di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
lettera b)»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Con la seconda sezione del disegno  di  legge  di  bilancio
possono essere  disposte  anche  regolazioni  meramente  quantitative
rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti. 
  3-ter. In appositi allegati conoscitivi  al  disegno  di  legge  di
bilancio  sono  indicati,  per  ciascun  Ministero  e   per   ciascun
programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui  si  propone
la modifica  ai  sensi  del  presente  articolo  e  i  corrispondenti
importi. Tali allegati sono aggiornati al  passaggio  dell'esame  del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»; 
    d) il comma 5 e' abrogato. 
  7. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
anche tenendo conto delle esperienze gia' maturate nei bilanci  degli
enti territoriali»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  trasmette  alle
Camere una relazione sulla  sperimentazione  di  cui  al  comma  1  e
successivamente sui risultati dell'adozione definitiva». 
  8. All'articolo 52 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole da: «alla legge di stabilita'» fino alla
fine del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  legge  di
bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilita', di cui all'articolo
11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito  alla  legge
di bilancio»; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 18. Fondi speciali 
              1. La prima sezione della legge di bilancio prevede gli
          importi  dei  fondi  speciali  destinati   alla   copertura
          finanziaria di provvedimenti  legislativi  che  si  prevede
          siano  approvati  nel  corso  degli   esercizi   finanziari
          compresi nel bilancio  pluriennale  ed  in  particolare  di
          quelli correlati al perseguimento degli obiettivi  indicati
          nel DEF. In tabelle allegate alla prima sezione della legge
          di bilancio  sono  indicate,  distintamente  per  la  parte
          corrente e  per  la  parte  in  conto  capitale,  le  somme
          destinate  alla  copertura   dei   predetti   provvedimenti
          legislativi  ripartite  per  Ministeri.   Nella   relazione
          illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite
          note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che
          motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero.  I
          fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai  fini  della
          integrazione per competenza e cassa di programmi  esistenti
          o  di  nuovi  programmi,  puo'  avvenire   solo   dopo   la
          pubblicazione  dei   provvedimenti   legislativi   che   li
          utilizzano. 
              2. Le quote dei fondi di cui al presente  articolo  non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle previste nelle relative  tabelle  per  la  copertura
          finanziaria di provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.
          77, secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che  essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita' naturali o improrogabili esigenze  connesse  alla
          tutela della sicurezza del Paese o situazioni di  emergenza
          economico-finanziaria. 
              3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,  se
          non corrispondono a disegni di legge gia' approvati  da  un
          ramo del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale  non
          utilizzate entro l'anno cui si  riferiscono,  costituiscono
          economie di bilancio. Nel caso di spese  corrispondenti  ad
          obblighi internazionali, la copertura finanziaria  prevista
          per il primo anno resta valida anche  dopo  la  conclusione
          dell'esercizio  cui  si  riferisce  per   i   provvedimenti
          presentati alle Camere entro l'anno ed  entrati  in  vigore
          entro l'anno successivo  nonche'  per  le  leggi  approvate
          entro l'anno e pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  entro
          l'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal
          fine nell'esercizio successivo formano oggetto di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a   cura   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze entro il  25  gennaio;  detti
          elenchi vengono allegati al conto consuntivo del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. In  tal  caso,  le  nuove  o
          maggiori  spese  sono  comunque   iscritte   nel   bilancio
          dell'esercizio nel corso del quale  entrano  in  vigore  le
          norme che le autorizzano e  sono  portate  in  aumento  dei
          limiti  dei  saldi  previsti  dall'art.  21,  comma  1-ter,
          lettera a).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 21. Bilancio di previsione 
              1. Il disegno di legge del bilancio  di  previsione  si
          riferisce ad un periodo  triennale  e  si  compone  di  due
          sezioni. 
              1-bis.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  dispone  annualmente  il  quadro  di  riferimento
          finanziario  e  provvede  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze previste dalla legislazione vigente  al  fine  di
          adeguarne  gli  effetti  finanziari  agli  obiettivi.  Essa
          contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento,  le
          misure quantitative necessarie a realizzare  gli  obiettivi
          programmatici indicati all'art.  10,  comma  2,  e  i  loro
          eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis. 
              1-ter.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente: 
              a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
          mercato finanziario e del  saldo  netto  da  finanziare  in
          termini di competenza e di  cassa,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          programmatici  del  saldo  del  conto   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma 2; 
              b)  norme  in  materia  di  entrata  e  di  spesa   che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
          nuovi interventi; 
              c)  norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto   e   la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi; 
              d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18
          e le corrispondenti tabelle; 
              e) l'importo complessivo massimo destinato, in  ciascun
          anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei  contratti
          del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma  1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche
          del  trattamento  economico  e  normativo   del   personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico. Il suddetto importo,  per  la  parte  non
          utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'  conservato  nel
          conto dei residui fino  alla  sottoscrizione  dei  relativi
          contratti di  lavoro  o  all'emanazione  dei  provvedimenti
          negoziali; 
              f) eventuali  norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12
          e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi
          di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari derivanti dalle sentenze definitive  di  cui  al
          medesimo comma 13 dell'art. 17; 
              g) le norme eventualmente  necessarie  a  garantire  il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              1-quater. Le nuove  o  maggiori  spese  disposte  dalla
          prima sezione del disegno di legge di bilancio non  possono
          concorrere a determinare tassi di evoluzione  delle  spese,
          sia correnti sia in conto capitale, incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari. 
              1-quinquies. Ai sensi  dell'art.  15,  comma  2,  della
          legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  la  prima  sezione  del
          disegno  di  legge  di  bilancio  non  deve  in  ogni  caso
          contenere norme di delega,  di  carattere  ordinamentale  o
          organizzatorio, ne'  interventi  di  natura  localistica  o
          microsettoriale ovvero norme che dispongono  la  variazione
          diretta delle previsioni di entrata o  di  spesa  contenute
          nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 
              1-sexies. La seconda sezione del disegno  di  legge  di
          bilancio e' formata sulla base della legislazione  vigente,
          tenuto conto dei  parametri  indicati  nel  DEF,  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle
          previsioni  per  le  spese   per   oneri   inderogabili   e
          fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a)  e  c)
          del comma 5 del presente articolo,  e  delle  rimodulazioni
          proposte ai sensi dell'art. 23, ed evidenzia, per  ciascuna
          unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del  presente
          articolo,   gli   effetti   finanziari   derivanti    dalle
          disposizioni contenute nella prima sezione. 
              2. La seconda sezione del disegno di legge di  bilancio
          espone  per  l'entrata   e,   distintamente   per   ciascun
          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare
          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia
          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I
          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'
          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di
          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma. 
              2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
          l'affidamento di ciascun programma  di  spesa  a  un  unico
          centro  di  responsabilita'  amministrativa   costituiscono
          criteri di riferimento per i processi  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni. 
              2-ter. Con  il  disegno  di  legge  di  bilancio  viene
          annualmente  effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti
          iscritti   in   ciascun   programma   e   delle    relative
          autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
          dei programmi medesimi  a  ciascuna  amministrazione  sulla
          base delle rispettive competenze. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
                a) l'ammontare presunto dei residui attivi o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
                b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
                c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
                d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. In appositi allegati  agli  stati  di
          previsione della spesa e' indicata, per  ciascun  programma
          la distinzione tra spese  di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  nonche'   la   quota   delle   spese   di   oneri
          inderogabili, di fattore legislativo e  di  adeguamento  al
          fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 5. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) oneri inderogabili, in quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
                b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                c) spese di adeguamento al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              6. 
              7. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
          e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
          stati di previsione della spesa distinti per  Ministeri,  e
          dal  quadro  generale  riassuntivo   con   riferimento   al
          triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio: 
                a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente.  Per  la
          spesa, illustra  le  informazioni  relative  al  quadro  di
          riferimento in cui l'amministrazione opera e  le  priorita'
          politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
          economia  e  finanza  e  nel  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'art. 22-bis, comma 1.  La
          nota integrativa riporta inoltre il  contenuto  di  ciascun
          programma di spesa con riferimento alle  unita'  elementari
          di bilancio sottostanti. Per ciascuna unita' elementare  di
          bilancio  sono  indicate  le  risorse  finanziarie  per  il
          triennio  di  riferimento  con  riguardo   alle   categorie
          economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
          criteri  di  formulazione   delle   previsioni.   La   nota
          integrativa  riporta  inoltre  il  piano  degli  obiettivi,
          intesi come  risultati  che  le  amministrazioni  intendono
          conseguire, correlati a ciascun programma e  formulati  con
          riferimento a ciascuna unita' elementare di bilancio,  e  i
          relativi indicatori di risultato in termini di livello  dei
          servizi e di  interventi,  in  coerenza  con  il  programma
          generale dell'azione di Governo,  tenuto  conto  di  quanto
          previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
                b) (abrogata). 
                c)  per  ogni   programma   l'elenco   delle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti  con
          riferimento alle voci del piano dei conti integrato di  cui
          all'art. 38-ter; 
                d) per ogni programma un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
                e); 
                f)   il   budget    dei    costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              11-bis.  Allo  stato  di  previsione  dell'entrata   e'
          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che
          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione
          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,
          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata
          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'
          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione
          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla
          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei
          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie
          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza
          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese
          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a
          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,
          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali
          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali
          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in
          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e
          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese
          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 
              11-ter. Nella seconda sezione del disegno di  legge  di
          bilancio e' annualmente stabilito,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento, in relazione  all'indicazione  del
          fabbisogno  del  settore  statale,  effettuata   ai   sensi
          dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di
          emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al
          netto di quelli da rimborsare. 
              12. Gli effetti finanziari  derivanti  dalle  modifiche
          apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
          di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna  unita'
          di  voto  parlamentare,  nella   seconda   sezione,   quale
          risultante   dagli   emendamenti   approvati,    attraverso
          un'apposita nota di variazioni, presentata  dal  Governo  e
          votata dalla medesima Camera prima della votazione  finale.
          Per  ciascuna  delle  predette  unita'  di  voto  la   nota
          evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia  alle
          previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
          finanziari  derivanti  dalle   disposizioni   della   prima
          sezione, le variazioni  apportate  rispetto  al  testo  del
          disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al
          testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 
              12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
          una relazione tecnica nella quale sono indicati: 
              a)  la   quantificazione   degli   effetti   finanziari
          derivanti da  ciascuna  disposizione  normativa  introdotta
          nell'ambito della prima sezione; 
              b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione,
          sulla base della legislazione vigente, delle previsioni  di
          entrata e di spesa contenute nella seconda sezione; 
              c) elementi  di  informazione  che  diano  conto  della
          coerenza  del  valore  programmatico  del  saldo  netto  da
          finanziare o da impiegare con gli  obiettivi  programmatici
          di cui all'art. 10-bis, comma 1. 
              12-ter.  Alla  relazione  tecnica  prevista  dal  comma
          12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio
          di riferimento, un prospetto  riepilogativo  degli  effetti
          finanziari derivanti  da  ciascuna  disposizione  normativa
          introdotta nell'ambito della prima  sezione  ai  sensi  del
          presente articolo e un prospetto riassuntivo degli  effetti
          finanziari  derivanti  dalle   riprogrammazioni   e   dalle
          variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione  ai
          sensi dell'art. 23, comma 3, sul saldo netto da  finanziare
          del  bilancio  dello  Stato,  sul  saldo  di  cassa   delle
          amministrazioni pubbliche e  sull'indebitamento  netto  del
          conto consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche.  Tali
          prospetti  sono  aggiornati  al  passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              12-quater. Al disegno di legge di bilancio e'  allegata
          una nota tecnico-illustrativa con funzione di  raccordo,  a
          fini conoscitivi, tra  il  medesimo  disegno  di  legge  di
          bilancio  e  il  conto  economico   delle   amministrazioni
          pubbliche. In particolare, essa indica: 
              a) elementi di  dettaglio  sulla  coerenza  del  valore
          programmatico del saldo netto da finanziare o da  impiegare
          con gli obiettivi programmatici  di  cui  all'art.  10-bis,
          comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
          e debitorie pregresse; 
              b) i contenuti della manovra, i  relativi  effetti  sui
          saldi di finanza pubblica articolati nei  vari  settori  di
          intervento e i criteri utilizzati  per  la  quantificazione
          degli stessi; 
              c)   le   previsioni   del   conto   economico    delle
          amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'art.
          10, comma 3,  lettera  b),  e  del  conto  di  cassa  delle
          medesime  amministrazioni  pubbliche,  integrate  con   gli
          effetti delle modificazioni  proposte  con  il  disegno  di
          legge di bilancio per il triennio di riferimento. 
              12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa  di  cui  al
          comma 12-quater e' aggiornata al passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              13. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 
              16. (abrogato). 
              17. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare della legge  di  bilancio  sono
          ripartite in unita' elementari di bilancio  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni  dalla
          pubblicazione della legge di bilancio i Ministri  assegnano
          le risorse  ai  responsabili  della  gestione.  Nelle  more
          dell'assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili   della
          gestione da  parte  dei  Ministri,  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
          legge di bilancio, e' autorizzata la  gestione  sulla  base
          delle   medesime   assegnazioni   disposte   nell'esercizio
          precedente. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono allegati, secondo le rispettive  competenze,
          gli elenchi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla  data
          di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non
          risulta trasmesso il conto consuntivo.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  22-bis  della  citata
          legge n. 196  del  2009,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 22-bis. Programmazione finanziaria e accordi  tra
          Ministeri 
              1.  Nell'ambito  del  contributo   dello   Stato   alla
          definizione della manovra di finanza pubblica,  sulla  base
          degli obiettivi programmatici  indicati  nel  Documento  di
          economia e finanza di cui all'art. 10, e di quanto previsto
          dal cronoprogramma  delle  riforme  indicato  nel  suddetto
          documento programmatico, entro  il  31  maggio  di  ciascun
          anno,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,
          sono definiti obiettivi di  spesa  per  ciascun  Ministero.
          Tali obiettivi riferiti  al  successivo  triennio,  possono
          essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
          in essi  anche  eventuali  risorse  aggiuntive  rispetto  a
          quelle previste a legislazione vigente, e  di  risparmi  da
          conseguire, anche tenendo conto delle  eventuali  ulteriori
          iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo. 
              2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di  spesa
          di  cui  al  comma  1,  i  Ministri,   sulla   base   della
          legislazione  vigente  e  degli   obiettivi   programmatici
          indicati nel Documento di economia  e  finanza,  propongono
          gli interventi da adottare  con  il  disegno  di  legge  di
          bilancio. 
              3. Dopo l'approvazione  della  legge  di  bilancio,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  ciascun  Ministro
          di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita'  e
          i termini  per  il  monitoraggio  del  conseguimento  degli
          obiettivi  di  spesa,  anche  in  termini  di  quantita'  e
          qualita' di beni e  servizi  erogati.  A  tal  fine,  negli
          accordi sono indicati gli interventi che si  intende  porre
          in  essere  per  la  loro  realizzazione  e   il   relativo
          cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
          di ciascun  anno  con  appositi  decreti  interministeriali
          pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze.   I   medesimi   accordi   possono   essere
          aggiornati,   anche   in   considerazione   di   successivi
          interventi legislativi con effetti sugli obiettivi  oggetto
          dei medesimi accordi. 
              4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il
          Consiglio dei ministri  sullo  stato  di  attuazione  degli
          accordi di cui al comma 3 sulla  base  di  apposite  schede
          trasmesse da ciascun Ministro al Presidente  del  Consiglio
          dei ministri e al Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          entro il 15 luglio. 
              5.  Ciascun  Ministro  invia  entro  il  1°  marzo   al
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  al   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
          in essere  nell'esercizio  precedente,  una  relazione  che
          illustra il  grado  di  raggiungimento  dei  risultati  ivi
          previsti   e   le   motivazioni   dell'eventuale    mancato
          raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche  di  quanto
          emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai  sensi  dei
          commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
          allegate al Documento di economia e finanza.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 23. Formazione del bilancio 
              1. Ai fini della definizione del disegno  di  legge  di
          bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli  stati
          di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di
          legge, tenuto conto delle  istruzioni  fornite  annualmente
          con apposita circolare dal Ministero dell'economia e  delle
          finanze, i Ministri, anche sulla base  delle  proposte  dei
          responsabili della gestione dei programmi  e  in  relazione
          agli obiettivi  di  ciascun  Dicastero  definiti  ai  sensi
          dell'art. 22-bis, comma 1, indicano le  risorse  necessarie
          per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante
          proposte di rimodulazione delle stesse risorse. 
              1-bis.   Al    fine    di    garantire    tempestivita'
          nell'erogazione delle risorse a decorrere  dall'anno  2017,
          con il disegno di legge di bilancio di previsione,  possono
          essere iscritte negli stati di previsione  della  spesa  di
          ciascuna amministrazione e in quello  dell'entrata  importi
          corrispondenti a  quote  di  proventi  che  si  prevede  di
          incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
          per  legge  al  finanziamento  di  specifici  interventi  o
          attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da  iscrivere  in
          bilancio  e'  commisurato  all'andamento   dei   versamenti
          registrati nei singoli esercizi del triennio  precedente  a
          quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
          alla data di entrata in vigore della legge che  dispone  la
          destinazione delle entrate al  finanziamento  di  specifici
          interventi o attivita', nel caso in cui il numero  di  tali
          esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  alle   effettive   somme   riscosse
          nell'esercizio di riferimento, possono essere  previste  le
          necessarie variazioni con  il  disegno  di  legge  ai  fini
          all'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio  di   cui
          all'art. 33, comma 1. 
              1-ter.  Ai  fini  della  predisposizione  per  ciascuna
          unita' elementare di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della  rendicontazione  delle   proposte   da   parte   dei
          responsabili della gestione dei  programmi,  le  previsioni
          pluriennali  di  competenza  e  di  cassa,  sono  formulate
          mediante  la   predisposizione   di   un   apposito   piano
          finanziario  dei  pagamenti  (Cronoprogramma),   il   quale
          contiene  dettagliate  indicazioni  sui  pagamenti  che  si
          prevede  di  effettuare   nel   periodo   di   riferimento,
          distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al
          pagamento delle somme iscritte in conto residui  da  quella
          destinata al pagamento delle somme da  iscrivere  in  conto
          competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si
          adeguano  a  tale   piano,   fermo   restando   l'ammontare
          complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle  leggi  in
          vigore. 
              2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  valuta
          successivamente  la  congruita'  e  la  coerenza  tra   gli
          obiettivi perseguiti da  ciascun  Ministero  e  le  risorse
          richieste per la loro realizzazione,  tenendo  anche  conto
          dello stato di attuazione dei  programmi  in  corso  e  dei
          risultati conseguiti negli anni precedenti  in  termini  di
          efficacia  e  di  efficienza  della  spesa  nonche'   della
          coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in
          sede di formazione del bilancio e gli  effettivi  risultati
          della gestione. A tal  fine  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate
          nella nota integrativa al rendiconto di  cui  all'art.  35,
          comma 2, delle risultanze delle attivita'  di  analisi  dei
          nuclei di cui all'art. 39, comma 1. 
              3. Con la seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza  pubblica,  per
          motivate  esigenze,  all'interno  di  ciascuno   stato   di
          previsione, possono essere: 
              a)  rimodulate  in  via   compensativa   le   dotazioni
          finanziarie  relative  ai  fattori  legislativi,   di   cui
          all'art.  21,   comma   5,   lettera   b),   nonche'   alle
          autorizzazioni di spesa per l'adeguamento  delle  dotazioni
          di competenza e  di  cassa  a  quanto  previsto  nel  piano
          finanziario  dei  pagamenti  di  cui  al  comma  1-ter  del
          presente articolo, restando  comunque  precluso  l'utilizzo
          degli stanziamenti di conto capitale per  finanziare  spese
          correnti; 
              b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate,  per  un
          periodo   temporale   anche   pluriennale,   le   dotazioni
          finanziarie di spesa di parte corrente e in conto  capitale
          previste  a  legislazione  vigente  relative   ai   fattori
          legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b). 
              3-bis. Con la seconda sezione del disegno di  legge  di
          bilancio  possono   essere   disposte   anche   regolazioni
          meramente quantitative  rinviate  alla  legge  di  bilancio
          dalle leggi vigenti. 
              3-ter. In appositi allegati conoscitivi al  disegno  di
          legge di bilancio sono indicati, per  ciascun  Ministero  e
          per ciascun programma,  le  autorizzazioni  legislative  di
          spesa di cui si propone la modifica ai sensi  del  presente
          articolo e i corrispondenti  importi.  Tali  allegati  sono
          aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge  di
          bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
          spesa, verificati in base a quanto  previsto  al  comma  2,
          formano il disegno di legge  del  bilancio  a  legislazione
          vigente predisposto  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              5. (abrogato). 
              5-bis.   Il    Piano    finanziario    dei    pagamenti
          (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato  sulla
          base degli stanziamenti previsti dalla  legge  di  bilancio
          approvata.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 38-septies della citata
          legge n. 196  del  2009,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 38-septies. Bilancio di genere 
              1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  avvia
          un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di
          genere,  per  la  valutazione  del  diverso  impatto  della
          politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
          di denaro, servizi, tempo  e  lavoro  non  retribuito,  per
          determinare  una  valutazione  del  diverso  impatto  delle
          politiche di bilancio sul genere. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  viene  definita  la  metodologia   generale   del
          bilancio di genere ai  fini  della  rendicontazione,  anche
          tenendo conto delle esperienze gia'  maturate  nei  bilanci
          degli enti territoriali. 
              3. Le amministrazioni centrali dello  Stato  forniscono
          al Ministero dell'economia e delle finanze le  informazioni
          necessarie secondo schemi contabili, indicatori  statistici
          e modalita' di  rappresentazione  stabilite  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento  con
          i contenuti previsti  ai  sensi,  dell'art.  10,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
              3-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
          trasmette alle Camere una relazione  sulla  sperimentazione
          di  cui  al  comma  1  e  successivamente   sui   risultati
          dell'adozione definitiva.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 52 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 52. Disposizioni finali ed entrata in vigore 
              1. In sede di prima applicazione della presente  legge,
          la legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella
          di cui all'art.  11,  comma  3,  lettera  d),  delle  spese
          obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla  tabella
          stessa.   Tali   spese   restano   quindi   contestualmente
          determinate dalla legge di bilancio. 
              2.  Ogni  richiamo  al  Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria, di cui  all'art.  3  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  e  alla
          legge finanziaria, di cui all'art. 11 della  legge  n.  468
          del  1978,  e  successive   modificazioni,   contenuto   in
          disposizioni di legge o  di  atti  aventi  forza  di  legge
          vigenti,  deve  intendersi  riferito,  rispettivamente,  al
          Documento di economia e finanza, di cui all'art.  10  della
          presente legge, e alla legge  di  bilancio.  Ogni  richiamo
          alla legge di stabilita', di cui all'art. 11 della presente
          legge nel testo vigente prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente periodo, deve intendersi riferito  alla
          legge di bilancio. 
              3. (abrogato). 
              4. Le disposizioni di  cui  alla  presente  legge  sono
          applicate dalla Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato
          della Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte
          costituzionale in quanto ritenute compatibili con la  sfera
          di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi. 
              5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad  essa
          attribuiti  dalla  presente   legge   sono   svolti   dalla
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. 
              6. La presente legge entra  in  vigore  il  1°  gennaio
          2010. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.".