Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) sito di interesse nazionale: sito oggetto di interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) area portuale: struttura naturale o artificiale, posta sul litorale in grado di fornire protezione da avverse condizioni meteo e di consentire l'approdo e l'ormeggio a imbarcazioni, il carico/scarico merci e l'imbarco/sbarco di persone; c) area marino costiera: area compresa tra la linea di costa, ovvero la zona di interfaccia o di transizione tra terra e mare, che puo' presentare forme e dinamiche diverse, non prestandosi per definizione a rigidi confini spaziali, e il limite della perimetrazione del sito di interesse nazionale; d) corpo idrico di provenienza: elemento distinto e significativo di acque superficiali e relativi fondali di un bacino artificiale, di un fiume o canale o parte di essi nonche' di ambienti di transizione o di aree marino costiere, posti in sito di interesse nazionale e dal quale provengono i materiali dragati; e) reimpiego: immissione o refluimento dei materiali dragati nell'ambito del corpo idrico di provenienza anche al fine di rifacimento degli arenili, per la formazione di terreni costieri, per il miglioramento dello stato dei fondali attraverso attivita' di capping o per il riempimento di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento ovvero impieghi a terra o in aree con falda naturalmente salinizzata; f) deposito temporaneo: temporaneo stoccaggio dei materiali dragati in strutture appositamente create nella zona di intervento ed autorizzate con provvedimento dell'autorita' competente in cui sono indicate le specifiche prescrizioni tecniche atte a garantire il corretto contenimento del materiale e la durata che, ai sensi l'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 non puo' eccedere il periodo massimo di trenta mesi.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 252, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, della citata legge n. 84 del 1994: «Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale). - (Omissis). 5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. (Omissis).».