Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) sito di interesse  nazionale:  sito  oggetto  di  interventi  di
bonifica ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni; 
  b) area portuale:  struttura  naturale  o  artificiale,  posta  sul
litorale in grado di fornire protezione da avverse condizioni meteo e
di   consentire   l'approdo   e   l'ormeggio   a   imbarcazioni,   il
carico/scarico merci e l'imbarco/sbarco di persone; 
  c) area marino costiera: area  compresa  tra  la  linea  di  costa,
ovvero la zona di interfaccia o di transizione tra terra e mare,  che
puo' presentare  forme  e  dinamiche  diverse,  non  prestandosi  per
definizione  a  rigidi  confini   spaziali,   e   il   limite   della
perimetrazione del sito di interesse nazionale; 
  d) corpo idrico di provenienza: elemento distinto  e  significativo
di acque superficiali e relativi fondali di un bacino artificiale, di
un fiume o canale o parte di essi nonche' di ambienti di  transizione
o di aree marino costiere, posti in sito di interesse nazionale e dal
quale provengono i materiali dragati; 
  e)  reimpiego:  immissione  o  refluimento  dei  materiali  dragati
nell'ambito  del  corpo  idrico  di  provenienza  anche  al  fine  di
rifacimento degli arenili, per la formazione di terreni costieri, per
il miglioramento dello stato  dei  fondali  attraverso  attivita'  di
capping o per il riempimento di casse di colmata, vasche di  raccolta
o strutture di contenimento ovvero impieghi a terra  o  in  aree  con
falda naturalmente salinizzata; 
  f) deposito temporaneo: temporaneo stoccaggio dei materiali dragati
in  strutture  appositamente  create  nella  zona  di  intervento  ed
autorizzate con provvedimento dell'autorita' competente in  cui  sono
indicate le specifiche prescrizioni  tecniche  atte  a  garantire  il
corretto contenimento  del  materiale  e  la  durata  che,  ai  sensi
l'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n.  84  non  puo'
eccedere il periodo massimo di trenta mesi. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.   252,   del   citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5,  comma  5,  della
          citata legge n. 84 del 1994: 
              «Art. 5 (Programmazione  e  realizzazione  delle  opere
          portuali. Piano regolatore portuale). - (Omissis). 
              5. Al piano regolatore portuale  dei  porti  aventi  le
          funzioni di cui all'art. 4, comma 3,  lettera  b),  e  alle
          relative varianti, e' allegato un rapporto sulla  sicurezza
          dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,  n.
          175,  sui  rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi   con
          determinate  attivita'  industriali  e  dal   decreto   del
          Ministro dell'ambiente 20  maggio  1991,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. 
              (Omissis).».