Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
  a)  «amministrazioni  pubbliche»:   le   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  i
loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,  gli  enti
pubblici economici e le autorita' portuali; 
  b) «controllo»: la  situazione  descritta  nell'articolo  2359  del
codice  civile.  Il  controllo  puo'  sussistere  anche  quando,   in
applicazione di norme di legge o statutarie o di  patti  parasociali,
per  le  decisioni  finanziarie  e  gestionali  strategiche  relative
all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime  di  tutte  le
parti che condividono il controllo; 
  c) «controllo analogo»:  la  situazione  in  cui  l'amministrazione
esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui
propri  servizi,  esercitando  un'influenza  determinante  sia  sugli
obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo  puo'  anche  essere  esercitato  da  una
persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo  stesso  modo
dall'amministrazione partecipante; 
  d)  «controllo   analogo   congiunto»:   la   situazione   in   cui
l'amministrazione esercita congiuntamente con  altre  amministrazioni
su una societa' un controllo analogo a quello esercitato  sui  propri
servizi. La  suddetta  situazione  si  verifica  al  ricorrere  delle
condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; 
  e) «enti locali»: gli  enti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  f) «partecipazione»: la  titolarita'  di  rapporti  comportanti  la
qualita'  di  socio  in  societa'  o  la  titolarita'  di   strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi; 
  g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione  in  una  societa'
detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa'  o
altri  organismi  soggetti  a  controllo  da  parte  della   medesima
amministrazione pubblica; 
  h) «servizi di interesse generale»: le attivita'  di  produzione  e
fornitura di beni o servizi che  non  sarebbero  svolte  dal  mercato
senza  un  intervento  pubblico  o  sarebbero  svolte  a   condizioni
differenti  in  termini  di  accessibilita'  fisica   ed   economica,
continuita',  non  discriminazione,  qualita'  e  sicurezza,  che  le
amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle  rispettive  competenze,
assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei  bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire  l'omogeneita'
dello sviluppo e la  coesione  sociale,  ivi  inclusi  i  servizi  di
interesse economico generale; 
  i)  «servizi  di  interesse  economico  generale»:  i  servizi   di
interesse generale erogati o suscettibili di  essere  erogati  dietro
corrispettivo economico su un mercato; 
  l) «societa'»: gli organismi di cui al titolo V  del  libro  V  del
codice civile; 
  m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una  o  piu'
amministrazioni pubbliche esercitano poteri  di  controllo  ai  sensi
della lettera b); 
  n) «societa' a partecipazione pubblica»: le  societa'  a  controllo
pubblico, nonche'  le  altre  societa'  partecipate  direttamente  da
amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico; 
  o) «societa' in house»: le societa' sulle quali  un'amministrazione
esercita il controllo analogo o piu'  amministrazioni  esercitano  il
controllo analogo congiunto; 
  p) «societa' quotate»: le societa' a  partecipazione  pubblica  che
emettono azioni quotate in mercati  regolamentati;  le  societa'  che
hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015,  strumenti  finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;  le  societa'
partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano  anche
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del Regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo  del
          Codice civile»: 
              «2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 5 (Principi comuni in materia di  esclusione  per
          concessioni,  appalti  pubblici  e  accordi  tra   enti   e
          amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del   settore
          pubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico,  nei
          settori    ordinari    o    speciali,    aggiudicati     da
          un'amministrazione   aggiudicatrice   o    da    un    ente
          aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
          di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione
          del  presente  codice  quando  sono  soddisfatte  tutte  le
          seguenti condizioni: 
              a)   l'amministrazione    aggiudicatrice    o    l'ente
          aggiudicatore  esercita  sulla  persona  giuridica  di  cui
          trattasi un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui
          propri servizi; 
              b) oltre l'80 per cento delle attivita'  della  persona
          giuridica controllata e' effettuata nello  svolgimento  dei
          compiti    ad    essa     affidati     dall'amministrazione
          aggiudicatrice controllante o da altre  persone  giuridiche
          controllate dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  da  un
          ente aggiudicatore di cui trattasi; 
              c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna
          partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
          forme di partecipazione di capitali privati previste  dalla
          legislazione nazionale, in conformita'  dei  trattati,  che
          non  esercitano  un'influenza  determinante  sulla  persona
          giuridica controllata. 
              2.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore  esercita  su  una   persona   giuridica   un
          controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
          sensi del  comma  1,  lettera  a),  qualora  essa  eserciti
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che sulle decisioni significative della  persona  giuridica
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
          aggiudicatore. 
              3. Il presente codice non si applica anche  quando  una
          persona giuridica  controllata  che  e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore,  aggiudica   un
          appalto o  una  concessione  alla  propria  amministrazione
          aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante  o  ad
          un  altro  soggetto  giuridico  controllato  dalla   stessa
          amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore,  a
          condizione che nella persona  giuridica  alla  quale  viene
          aggiudicato  l'appalto   pubblico   non   vi   sia   alcuna
          partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
          forme  di  partecipazione  di  capitali  privati  che   non
          comportano controllo o  potere  di  veto  prescritte  dalla
          legislazione nazionale, in conformita'  dei  trattati,  che
          non  esercitano  un'influenza  determinante  sulla  persona
          giuridica controllata. 
              4.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto  pubblico  o  una
          concessione senza  applicare  il  presente  codice  qualora
          ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
          controllo congiunto. 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  esercitano  su  una  persona  giuridica   un
          controllo  congiunto  quando  sono  soddisfatte  tutte   le
          seguenti condizioni: 
              a)  gli  organi  decisionali  della  persona  giuridica
          controllata sono composti da  rappresentanti  di  tutte  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti   aggiudicatori
          partecipanti. Singoli rappresentanti possono  rappresentare
          varie o tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti
          aggiudicatori partecipanti; 
              b)   tali   amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti
          aggiudicatori sono in grado  di  esercitare  congiuntamente
          un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e
          sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
              c)  la  persona  giuridica  controllata  non   persegue
          interessi   contrari   a   quelli   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 
              6. Un accordo concluso esclusivamente tra  due  o  piu'
          amministrazioni aggiudicatrici non rientra  nell'ambito  di
          applicazione del presente codice, quando  sono  soddisfatte
          tutte le seguenti condizioni: 
              a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra
          le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  aggiudicatori
          partecipanti,  finalizzata  a  garantire  che   i   servizi
          pubblici che essi sono tenuti  a  svolgere  siano  prestati
          nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi  hanno  in
          comune; 
              b)  l'attuazione  di   tale   cooperazione   e'   retta
          esclusivamente  da  considerazioni  inerenti  all'interesse
          pubblico; 
              c)  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
          del  20  per  cento  delle  attivita'   interessate   dalla
          cooperazione. 
              7. Per determinare la percentuale  delle  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), e al comma 6,  lettera  c),  si
          prende in considerazione il fatturato totale medio,  o  una
          idonea misura alternativa basata  sull'attivita',  quale  i
          costi sostenuti dalla persona giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  nei  settori  dei
          servizi, delle forniture  e  dei  lavori  per  i  tre  anni
          precedenti   l'aggiudicazione    dell'appalto    o    della
          concessione. 
              8. Se, a causa della data di costituzione o  di  inizio
          dell'attivita' della persona  giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a  causa  della
          riorganizzazione delle sue attivita',  il  fatturato  o  la
          misura alternativa basata sull'attivita',  quali  i  costi,
          non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e'  piu'
          pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
          a proiezioni dell'attivita', che la  misura  dell'attivita'
          e' credibile. 
              9. Nei casi in  cui  le  norme  vigenti  consentono  la
          costituzione di  societa'  miste  per  la  realizzazione  e
          gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione  e  la
          gestione di un servizio di interesse  generale,  la  scelta
          del  socio  privato  avviene  con  procedure  di   evidenza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 2 (Ambito di applicazione).  -  1.  Ai  fini  del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni. 
              2. Le norme sugli enti  locali  previste  dal  presente
          testo  unico  si   applicano,   altresi',   salvo   diverse
          disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,  con
          esclusione  di  quelli  che  gestiscono  attivita'   aventi
          rilevanza economica  ed  imprenditoriale  e,  ove  previsto
          dallo statuto, dei consorzi per  la  gestione  dei  servizi
          sociali.».