Art. 2 
 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il SINP si basa sulla  cooperazione  applicativa  tra  gli  enti
indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b). 
  2. Il presente decreto definisce: 
    a) il funzionamento del SINP; 
    b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni; 
    c) i dati del SINP e i relativi standard; 
    d) le regole tecniche finalizzate alla  trasmissione  informatica
dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP; 
    e) le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del SINP; 
    f) le misure di sicurezza e le  responsabilita'  nell'ambito  del
SINP. 
  3. Per quanto concerne il monitoraggio  della  produzione  e  della
qualita' dei dati contenuti nel SINP si applicano le regole  adottate
dall'INAIL che sono rese disponibili agli enti indicati  all'articolo
1, comma 1, lettera b). 
  4. Gli enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per
consentire la trasmissione all'INAIL dei dati  che  costituiscono  il
flusso informativo del SINP, assicurando gli standard tecnici  minimi
stabiliti nel presente decreto. 
  5. Il SINP viene reso disponibile per ciascun  ente  attraverso  un
portale basato su  un'infrastruttura  dell'INAIL,  con  le  modalita'
tecniche definite negli articoli 4, 6 e 7. 
  I contenuti disponibili - ivi compresi i  livelli  di  accesso,  le
chiavi di ricerca e i criteri di lettura delle  informazioni  -  sono
correlati alle specifiche funzioni  e  ruoli,  precisamente  indicati
negli allegati E) e F). I contenuti degli allegati E) e F)  non  sono
suscettibili di modifica secondo la procedura  prevista  all'articolo
3, comma 5. 
  6.  Il  SINP  rende  disponibile  agli  enti   fruitori,   di   cui
all'allegato E), strumenti di accesso e di analisi dei dati  ritenuti
adeguati dal tavolo tecnico di cui all'articolo 5 nel rispetto  degli
articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,
riservati  ai  soggetti  legittimati  ad  accedere  ai  dati  di  cui
all'allegato A, in base alle specifiche funzioni in concreto  svolte,
anche in relazione alla competenza territoriale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3,  11  e  22  del
          citato decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art. 3. (Principio di necessita' nel  trattamento  dei
          dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici
          sono configurati riducendo  al  minimo  l'utilizzazione  di
          dati  personali  e  di  dati  identificativi,  in  modo  da
          escluderne il trattamento quando  le  finalita'  perseguite
          nei  singoli  casi  possono  essere  realizzate   mediante,
          rispettivamente, dati anonimi od  opportune  modalita'  che
          permettano di identificare l'interessato solo  in  caso  di
          necessita'.». 
              «Art. 11. (Modalita' del trattamento  e  requisiti  dei
          dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
                a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
                b)  raccolti  e  registrati  per  scopi  determinati,
          espliciti e legittimi, ed utilizzati  in  altre  operazioni
          del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
                c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
                d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
          finalita' per le  quali  sono  raccolti  o  successivamente
          trattati; 
                e)   conservati   in   una   forma    che    consenta
          l'identificazione dell'interessato per un periodo di  tempo
          non superiore a quello necessario agli scopi  per  i  quali
          essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
              2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali non possono essere utilizzati.». 
              «Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili  e  giudiziari).  -  1.   I   soggetti   pubblici
          conformano il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato. 
              2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa. 
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato. 
              5. In applicazione dell'articolo 11, comma  1,  lettere
          c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici. 
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi. 
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi. 
              10. I dati sensibili e giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi  dell'articolo  14,  sono  effettuati   solo   previa
          annotazione scritta dei motivi. 
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge. 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».