Art. 2 
 
 
    Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari 
 
  1. Il Commissario straordinario: 
  a) opera in stretto raccordo con il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, al fine di coordinare  le  attivita'  disciplinate
dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza  volti
al  superamento  dello  stato  di  emergenza  e   di   agevolare   il
proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione
di quest'ultimo; 
  b) coordina gli interventi di  ricostruzione  e  riparazione  degli
immobili privati  di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I,  sovraintendendo
all'attivita' dei vice commissari di concessione  ed  erogazione  dei
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi
stessi, ai sensi dell'articolo 5; 
  c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima  il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione
delle risorse nei limiti di quelle assegnate; 
  d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2; 
  e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di  opere
pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14; 
  f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al  Titolo  II,
Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno  sede
nei territori interessati e il recupero del  tessuto  socio-economico
nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
  g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di  cui  all'articolo
34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento  delle
attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata negli interventi di ricostruzione; 
  h) tiene e gestisce la contabilita' speciale  a  lui  appositamente
intestata; 
  i) esercita il controllo  su  ogni  altra  attivita'  prevista  dal
presente decreto nei territori colpiti; 
  l) assicura il  monitoraggio  degli  aiuti  previsti  dal  presente
decreto al fine di verificare  l'assenza  di  sovracompensazioni  nel
rispetto delle norme europee e  nazionali  in  materia  di  aiuti  di
stato. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme  dell'ordinamento  europeo.  Le  ordinanze  sono  emanate
previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate  nell'ambito
della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e  sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 
  3. Il Commissario  straordinario  realizza  i  compiti  di  cui  al
presente  decreto  attraverso  l'analisi  delle   potenzialita'   dei
territori  e  delle  singole  filiere  produttive   esistenti   anche
attraverso  modalita'  di  ascolto  e   consultazione,   nei   Comuni
interessati, degli operatori economici e della cittadinanza. 
  4. Il Commissario straordinario,  anche  avvalendosi  degli  uffici
speciali per la ricostruzione  di  cui  all'articolo  3,  coadiuva  i
Comuni nella  progettazione  degli  interventi,  con  l'obiettivo  di
garantirne la qualita' e  il  raggiungimento  dei  risultati  attesi.
Restano ferme le attivita'  che  Comuni,  Regioni  e  Stato  svolgono
nell'ambito della strategia nazionale  per  lo  sviluppo  delle  aree
interne del Paese. 
  5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati: 
  a) presiedono il comitato  istituzionale  di  cui  all'articolo  1,
comma 6; 
  b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire
il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di
ricostruzione; 
  c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere  pubbliche  e
ai beni culturali di competenza delle Regioni; 
  d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei
contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli
immobili privati, con le modalita' di cui all'articolo 6; 
  e) esercitano le funzioni di propria competenza in  relazione  alle
misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa  economica
di cui al Titolo II, Capo II.