Art. 2 
 
            Disposizioni in materia di riscossione locale 
 
  1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
maggio 2017». 
  2. Con deliberazione adottata entro il 1°  giugno  2017,  gli  enti
locali possono continuare ad avvalersi, per se' e per le societa'  da
essi  partecipate,  per  l'esercizio  delle  funzioni  relative  alla
riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione
nazionale. 
  3. Entro il 30 settembre di ogni  anno,  gli  enti  locali  possono
deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative  alla
riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.