Art. 2 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis),  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «nonche' dei beni che ne  costituiscono
il profitto o il prodotto ovvero di somme di  denaro,  beni  o  altre
utilita' di cui il colpevole  ha  la  disponibilita'  per  un  valore
corrispondente a tale  profitto  o  prodotto,  se  non  e'  possibile
eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti»; 
    b) dopo l'articolo 466 e' inserito il seguente: 
      «Art.  466-bis  (Confisca). -  Nel  caso  di  condanna   o   di
applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma  dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di  cui  agli
articoli 453, 454, 455, 460 e 461  e'  sempre  ordinata  la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e
delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o  il  profitto,  salvo
che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa  non
e'  possibile  dei  beni  di  cui  il  condannato  ha   comunque   la
disponibilita', per un valore corrispondente al profitto, al prodotto
o al prezzo del  reato.  Si  applica  il  terzo  comma  dell'articolo
322-ter.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 240 del Codice penale, approvato
          con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, citato nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art.  240  (Confisca).  Nel  caso  di  condanna,  il
          giudice puo' ordinare la confisca delle cose che  servirono
          o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che
          ne sono il prodotto o il profitto. 
              E' sempre ordinata la confisca: 
                1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 
                1-bis. dei  beni  e  degli  strumenti  informatici  o
          telematici che risultino essere stati in tutto o  in  parte
          utilizzati  per  la  commissione  dei  reati  di  cui  agli
          articoli  615-ter,  615-quater,   615-quinquies,   617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies
          nonche' dei beni che ne  costituiscono  il  profitto  o  il
          prodotto ovvero di somme di denaro, beni o  altre  utilita'
          di cui il colpevole ha  la  disponibilita'  per  un  valore
          corrispondente a  tale  profitto  o  prodotto,  se  non  e'
          possibile eseguire la confisca del profitto o del  prodotto
          diretti; 
                2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto,  la
          detenzione o l'alienazione delle quali  costituisce  reato,
          anche se non e' stata pronunciata condanna. 
              Le disposizioni della prima parte  e  dei  numeri  1  e
          1-bis del capoverso precedente non si applicano se la  cosa
          o  il  bene  o  lo  strumento  informatico   o   telematico
          appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
          numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche  nel
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti  a
          norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 
              La disposizione del n. 2 non  si  applica  se  la  cosa
          appartiene a persona estranea al reato e la  fabbricazione,
          l'uso, il porto,  la  detenzione  o  l'alienazione  possono
          essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».