(Accordo-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente accordo si intende per: 
 
  a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti  istituito  dal
presente accordo; 
 
  b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea; 
 
  c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte  del  presente
accordo; 
 
  d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei  del
5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica; 
 
  e)  «brevetto  europeo»,  un  brevetto  concesso  a   norma   delle
disposizioni della CBE, che non beneficia  dell'effetto  unitario  in
virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012; 
 
  f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso  a
norma  delle  disposizioni  della  CBE,  che  beneficia  dell'effetto
unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012; 
 
  g) «brevetto», un brevetto europeo  e/o  un  brevetto  europeo  con
effetto unitario; 
 
  h)   «certificato   protettivo   complementare»,   un   certificato
protettivo complementare concesso a norma  del  regolamento  (CE)  n.
469/2009 (1) o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 (2); 
 
  i) «statuto», lo statuto del tribunale  previsto  nell'allegato  I,
che costituisce parte integrante del presente accordo; 
 
  j) «regolamento di procedura»,  il  regolamento  di  procedura  del
tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41. 
 
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  (1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio  2009,
sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU  L  152
del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica. 
 
  (2) Regolamento (CE)  n.  1610/96  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 luglio 1996,  sull'istituzione  di  un  certificato
protettivo complementare  per  i  prodotti  fitosanitari  (GU  L  198
dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.