Articolo 2 Requisiti richiesti per la funzione di giudice 1. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro contraente e possieda i requisiti di cui all'articolo 15 dell'accordo e al presente statuto puo' essere nominato giudice. 2. I giudici possiedono una buona padronanza di almeno una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. 3. La comprovata esperienza in materia di controversie brevettuali richiesta per la nomina a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo puo' essere acquisita mediante una formazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del presente statuto.