Articolo 2 Carta Europea dei ricercatori 1. Gli Enti nei propri statuti e regolamenti, recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi: a) la liberta' di ricerca; b) la portabilita' dei progetti; c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; d) le necessarie attivita' di perfezionamento ed aggiornamento; e) la valorizzazione professionale; f) l'idoneita' degli ambienti di ricerca; g) la necessaria flessibilita' lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attivita' di ricerca; h) la mobilita' geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro; i) la tutela della proprieta' intellettuale; l) la possibilita' di svolgere specifiche attivita' di insegnamento in quanto compatibili con le attivita' di ricerca; m) adeguati sistemi di valutazione; n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti. 2. I ricercatori e i tecnologi devono: a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca; b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti; c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile; d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza; e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati; f) favorire la divulgazione delle attivita' di ricerca; g) rendere verificabili le attivita' di ricerca espletate; h) garantire un aggiornamento professionale continuo. 3. A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonche' della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers. 4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 3, i Ministeri vigilanti verificano in particolare: a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e ai documenti internazionali di cui al comma 2; b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose; c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche; d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato; e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la liberta' di ricerca e la portabilita' dei progetti; f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprieta' intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna; g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca; h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalita' e competenza e il livello di competitivita' e attrattivita' delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri; i) l'equilibrio tra sostegno alle attivita' di ricerca e programmazione finanziaria. 5. Per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2018, nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali sono riportati, in apposita sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi. 6. Gli esiti dell'attivita' di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale.