Art. 2 
 
 
                     Liceita' della coltivazione 
 
  1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo  1,
comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione. 
  2. Dalla canapa  coltivata  ai  sensi  del  comma  1  e'  possibile
ottenere: 
    a) alimenti e  cosmetici  prodotti  esclusivamente  nel  rispetto
delle discipline dei rispettivi settori; 
    b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato,  oli  o
carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali
di diversi settori, compreso quello energetico; 
    c) materiale destinato alla pratica del sovescio; 
    d) materiale organico destinato  ai  lavori  di  bioingegneria  o
prodotti utili per la bioedilizia; 
    e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica  di
siti inquinati; 
    f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative
nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; 
    g) coltivazioni destinate al florovivaismo. 
  3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui  alla
lettera  b)  del   comma   2   e'   consentito   esclusivamente   per
l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e  alle  condizioni
previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale, 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, n.
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