Art. 2 
 
Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n.  2009/2034  per  la
  realizzazione  e  l'adeguamento  dei  sistemi   di   collettamento,
  fognatura e depurazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un  unico
Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario  unico,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,  di
comprovata esperienza gestionale  e  amministrativa.  Il  Commissario
resta in carica per un triennio e, nel  caso  in  cui  si  tratti  di
dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o
fuori  ruolo  secondo   l'ordinamento   applicabile.   All'atto   del
collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata
del collocamento in fuori ruolo un numero di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. 
  2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento  e
realizzazione degli interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento
nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna  della  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi  sui
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque  reflue
necessari  in  relazione  agli  agglomerati  oggetto  delle  predette
condanne non ancora dichiarati  conformi  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione  degli  impianti
per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle
opere, nonche' il trasferimento degli stessi  agli  enti  di  governo
dell'ambito ai sensi dell'articolo  143  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  3.  Al  predetto  Commissario  e'  corrisposto  esclusivamente   un
compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al  comma
3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15
luglio 2011,  n.  111,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da  una
parte variabile in ragione dei risultati conseguiti. 
  4. A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma  1,  i  Commissari  straordinari  nominati  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164,  cessano  dal  proprio  incarico.  Contestualmente,  le  risorse
presenti nelle contabilita' speciali ad essi  intestate,  nonche'  le
risorse  della  delibera  del  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 destinate agli  interventi
di cui al comma 1 con le modalita' di cui  ai  commi  7-bis  e  7-ter
dell'articolo 7, del predetto decreto-legge n.  133  del  2014,  sono
trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
unico, presso la Sezione di  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Su tale contabilita' speciale sono
altresi' trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali
e regionali, nonche' quelle da destinare agli interventi  di  cui  al
comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10
agosto 2016. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque entro  la  data  di  cessazione  dall'incarico,  i
Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e  al  Commissario
unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi  di
competenza  e  degli  impegni  finanziari  assunti  nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro intestate, e
trasferiscono  al   Commissario   unico   tutta   la   documentazione
progettuale e tecnica in loro possesso. 
  6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui  alla  delibera
del CIPE n. 60/2012 gia' trasferite  ai  bilanci  regionali,  per  le
quali  non  risulti  intervenuta  l'aggiudicazione  provvisoria   dei
lavori,  provvedono  a  trasferirle   sulla   contabilita'   speciale
intestata al  Commissario  unico.  Decorso  inutilmente  il  predetto
termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita'
derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario  ad  acta,  adotta  i  relativi  necessari
provvedimenti. 
  7. Per gli interventi di cui al comma 2 per  la  cui  realizzazione
sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse  regionali,  i
gestori  del  servizio  idrico  integrato,  sentita   la   competente
Autorita', ovvero la Regione, trasferiscono gli importi  dovuti  alla
contabilita'  speciale  del  Commissario,  assumendo  i   conseguenti
provvedimenti necessari. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo  134
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  mediante  l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi  del
presente articolo, un sistema di  qualificazione  dei  prestatori  di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo  di  soggetti
ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore  a
un milione di euro, degli interventi di adeguamento  dei  sistemi  di
collettamento,  fognatura  e  depurazione  degli  agglomerati  urbani
oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034  e  n.  2009/2034.
Tale albo e' sottoposto  all'Autorita'  Nazionale  Anticorruzione  ai
fini della verifica della correttezza e trasparenza  delle  procedure
di gara. 
  9.  Il  Commissario  unico  si  avvale,  sulla  base  di   apposite
convenzioni, di societa'  in  house  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri  sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi  da  realizzare,
degli  enti  del  sistema  nazionale  a  rete   per   la   protezione
dell'ambiente di cui  alla  legge  28  giugno  2016,  n.  132,  delle
Amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli  Enti
pubblici  che  operano  nell'ambito   delle   aree   di   intervento,
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  10. Il Commissario  unico  si  avvale  altresi',  per  il  triennio
2017-2019, di una Segreteria  tecnica  composta  da  non  piu'  di  6
membri, nominati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  scelti  tra  soggetti  dotati  di
comprovata pluriennale  esperienza  tecnico-scientifica  nel  settore
dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque.  Con  il  medesimo
decreto  e'  determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
ciascun  componente  della  Segreteria,  nei  limiti  di  una   spesa
complessiva annuale per il  complesso  dei  membri  della  Segreteria
tecnica non superiore a 300.000,00 euro.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi
2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, e di  cui  ai  commi  5,  7-bis  e  7-ter  dell'articolo  7  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.