Art. 2 Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari 1. L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: a) «paese di mungitura»: nome del Paese nel quale e' stato munto il latte; b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte e' stato condizionato o trasformato. 2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine puo' essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese.