Art. 2 
 
 
                Pubblicazione bandi e avvisi di gara 
                       sulla piattaforma ANAC 
 
  1. Le stazioni appaltanti e le centrali di  committenza  pubblicano
gli avvisi e bandi di gara con le modalita' di cui agli articoli 72 e
73 del codice. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC e'  effettuata
entro il sesto giorno feriale successivo  a  quello  del  ricevimento
della documentazione da parte della stessa  Autorita'  e  riporta  la
data  di  pubblicazione  dalla  quale  decorrono  i  termini  per  la
presentazione delle offerte.  Gli  avvisi  e  i  bandi  sono  inoltre
pubblicati,  non  oltre  due  giorni   lavorativi   successivi   alla
pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul  «profilo  di  committente»
con l'indicazione della data e degli estremi di  pubblicazione  sulla
stessa piattaforma. 
  2. La pubblicazione  di  informazioni  ulteriori,  complementari  o
aggiuntive  rispetto  a   quelle   indicate   nel   codice,   avviene
esclusivamente in via telematica, sul profilo  del  committente,  non
puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e
sono liberamente accessibili in via telematica. 
  3. Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC
e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza. 
  4. Ai sensi dell'art. 29  del  codice,  gli  stessi  sono  altresi'
pubblicati  sulla  piattaforma  informatica   del   Ministero   delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   anche   tramite   i   sistemi
informatizzati regionali e le piattaforme regionali di  e-procurement
interconnesse tramite cooperazione applicativa. 
  5. L'ANAC, con  proprio  atto  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale,
definisce le soglie d'importo, le modalita' operative e i  tempi  per
il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la
piattaforma informatica del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni  e  le  piattaforme
regionali di e-procurement. 
  6.  Fino  alla  data  di  funzionamento  della  piattaforma   ANAC,
individuata nell'atto di cui al comma 5, gli  avvisi  e  i  bandi  di
gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara  relativi  a
lavori di importo inferiore a cinquecentomila  euro  che,  fino  alla
medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove  si
eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici  di
cui all'art. 73, comma 5, del codice  continuano  a  decorrere  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti  di  lavori
di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla  pubblicazione
nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i  lavori.  Fino  alla
data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalita'  di
cui all'art. 29 del codice, i bandi e  gli  avvisi  sono  pubblicati,
entro i successivi due giorni lavorativi dalla  pubblicazione  avente
valore legale, sulla  piattaforma  informatica  del  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti anche  tramite  i  sistemi  informatizzati
delle regioni ad essa collegati.