Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «organismo  specificato»:  qualsiasi  sottospecie  di  Xylella
fastidiosa (Wells et al.); 
    b) «piante  ospiti»:  vegetali  destinati  alla  piantagione,  ad
eccezione  delle  sementi,  appartenenti  ai  generi  o  alle  specie
enumerati nella banca dati  della  Commissione  delle  piante  ospiti
sensibili alla Xylella  fastidiosa  nel  territorio  dell'Unione,  in
quanto risultate sensibili nel territorio  dell'Unione  all'organismo
specificato oppure, se uno Stato membro ha  delimitato  una  zona  in
relazione solo a una o piu' sottospecie dell'organismo specificato  a
norma dell'art. 7, comma 1, in quanto risultate sensibili a quella  o
quelle sottospecie; 
    c)  «piante  specificate»:  piante  ospiti  e  tutti  i  vegetali
destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,  appartenenti
ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I; 
    d) «operatore professionale»:  qualsiasi  persona  che  svolge  a
titolo professionale almeno una delle attivita' seguenti in relazione
alle piante: 
      1.1 piantagione; 
      1.2 selezione varietale; 
      1.3 produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione  ed
il mantenimento; 
      1.4 introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e  in
uscita dal territorio dell'Unione; 
      1.5 messa a disposizione sul mercato.