Art. 2 
 
  1. Al Sottosegretario di Stato, sen. dott.  Antonio  Gentile,  sono
delegate, nelle materie rientranti nella competenza di cui all'art. 1
ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti  anche  nella
direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le  richieste
di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai  ricorsi
straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di  sindacato
politico ispettivo in rappresentanza del Ministro  nonche'  la  firma
dei decreti di variazione di  bilancio  concernenti  i  capitoli  dei
relativi Centri di costo.  L'Ufficio  di  Gabinetto  cura  l'esame  e
l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario. 
  2. Il Sottosegretario di  Stato,  sen  dott.  Antonio  Gentile,  e'
incaricato, altresi', di seguire i  lavori  parlamentari,  sia  nelle
assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone
al Ministro. 
  3. Salvo quanto gia' previsto nei  precedenti  commi  1  e  2,  con
appositi provvedimenti il Ministro puo' delegare  al  Sottosegretario
di Stato, sen. dott. Antonio Gentile, la Presidenza delle Commissioni
e  dei  Comitati  operanti  nell'ambito   delle   materie   delegate,
l'esercizio di attivita' in  ambito  comunitario  ed  internazionale,
nonche' i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo. 
  4. E' altresi' delegata la  definizione  dei  criteri  generali  in
materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di  tariffe,
canoni e analoghi  oneri  a  carico  di  terzi,  previo  assenso  del
Ministro. 
  5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli  atti  e  i
provvedimenti  che  implichino  una  determinazione  di   particolare
importanza politica, amministrativa o economica  e  per  i  quali  e'
richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i  programmi,  gli
atti, i  provvedimenti  amministrativi  connessi  alle  direttive  di
carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali  in
ambito comunitario ed internazionale. 
  6. Nelle ipotesi di cui  al  comma  precedente,  il  Ministro  puo'
avocare alla  propria  firma  singoli  atti  compresi  nelle  materie
delegate,  nonche'  la  risposta  alle  interrogazioni   parlamentari
scritte ed orali.