Art. 2 Modalita' di erogazione e monitoraggio 1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione eroga le risorse del Fondo ai comuni interessati sulla base dei dati gia' disponibili e di quelli attestati dalle Prefetture competenti relativi alle presenze nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 e nelle aree attrezzate di sbarco, nonche' sulla base dei dati relativi ai posti attivi nel sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) attestati dal Servizio Centrale istituito ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.