Art. 2 
 
               Modalita' di erogazione e monitoraggio 
 
  1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione eroga le
risorse del Fondo ai comuni interessati  sulla  base  dei  dati  gia'
disponibili  e  di  quelli  attestati  dalle  Prefetture   competenti
relativi alle presenze nelle  strutture  realizzate  ai  sensi  degli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto  2015  e
nelle aree attrezzate di sbarco, nonche' sulla base dei dati relativi
ai posti attivi nel sistema di  protezione  di  richiedenti  asilo  e
rifugiati (SPRAR) attestati dal Servizio Centrale istituito ai  sensi
dell'art. 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
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