Art. 2 Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma 1. Al decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'art. 4, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis. (Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma). - 1. La Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di seguito "Soprintendenza speciale", e' dotata di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. I confini della Soprintendenza speciale includono l'intero territorio del Comune di Roma, fatte salve le competenze del direttore del polo museale del Lazio, nonche' dei direttori dei musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale e degli altri uffici del Ministero aventi sede nel medesimo territorio. 2. Il soprintendente della Soprintendenza speciale svolge nel territorio di competenza le funzioni spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio. Il Soprintendente esercita altresi' sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel medesimo territorio, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. Restano ferme le competenze del direttore del Parco archeologico del Colosseo di cui all'art. 6 del presente decreto e di cui all'art. 5-bis del decreto ministeriale 9 aprile 2016. 3. La Soprintendenza speciale e' articolata in piu' aree funzionali, ivi incluse quelle di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto; l'incarico di responsabile di area e' conferito dal soprintendente, sulla base di una apposita procedura selettiva. Alla Soprintendenza speciale si applicano altresi' le disposizioni di cui al Capo II e all'art. 18 del decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni. 4. Fermo restando quanto stabilito dal decreto 19 ottobre 2015, recante «Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statale», alla Soprintendenza speciale e' trasferita, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, una quota pari al trenta per cento degli introiti complessivi annui del Parco archeologico del Colosseo prodotti da biglietti di ingresso ai sensi dell'art. 110 del Codice, al netto dell'eventuale aggio, in tre versamenti da effettuare, rispettivamente, entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ciascun anno, salvo eventuale conguaglio a consuntivo dell'anno di competenza. 5. Il coordinamento e l'indirizzo sulla Soprintendenza speciale sono esercitati, con riguardo alle funzioni di cui al comma 2, primo periodo, dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, e, con riguardo alle funzioni di cui al comma 2, secondo periodo, dalla Direzione generale Musei.»; b) conseguentemente, all'art. 2, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio esercita il coordinamento e l'indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio, la vigilanza, sulla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo.».