Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco e' pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»); b) componente rigenerato: un componente gia' utilizzato, che necessita di essere sottoposto a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria che consentano di ripristinare le normali condizioni di operativita'; c) consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e' dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di riferimento; d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioe' il consumo che, in relazione al progetto proposto, e' attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa; e) contratto tipo: contratto che, ai fini dell'erogazione dei Certificati Bianchi, disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto, ove diverso dal soggetto proponente, e GSE; f) data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Non rilevano ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' preliminari; g) data di prima attivazione del progetto: data nella quale il progetto inizia a produrre risparmi addizionali di energia primaria; h) distributore: la persona giuridica che effettua attivita' di trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attivita' di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali; i) energia elettrica o gas complessivamente distribuiti sul territorio nazionale: rispettivamente la somma dell'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o la somma del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti; j) energia elettrica o gas distribuiti da un distributore: rispettivamente l'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o il gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore avente diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo; k) obblighi quantitativi nazionali: la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale; l) periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta, secondo quanto specificato all'Allegato 1 al presente decreto; m) progetto a consuntivo - PC: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi a consuntivo di cui all'Allegato 1, in conformita' al programma di misura; n) progetto di efficienza energetica (di seguito anche «progetto»): intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformita' ad un programma di misura approvato dal GSE; o) progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto degli impianti gia' esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto e' successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi; p) progetto di riferimento: l'intervento o l'insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, e' realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi; q) progetto standardizzato - PS: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato di cui all'Allegato 1, in conformita' al programma di misura; r) richiesta certificazione risparmi a consuntivo - RC: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo; s) richiesta certificazione risparmi standardizzata - RS: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato; t) risparmio energetico addizionale: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio e' determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico; u) Societa' di Servizi Energetici o SSE o ESCO: societa' che attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell'efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilita' del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato; v) soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 5, comma 1, che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE; puo' anche non coincidere con il titolare del progetto e, in tal caso, l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE e' presentata su delega del soggetto titolare; w) soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica; x) vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono riconosciuti i Certificati Bianchi al progetto, nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato 2 del presente decreto. 2. Ferme restando le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente decreto si applicano altresi' le definizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dall'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014 e dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 115 del 2008.