Art. 2 
 
              Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
                      di strutture di emergenza 
 
  1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione  ((  primaria  e
secondaria )) connesse alla realizzazione delle  strutture  abitative
d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 394 del  19  settembre  2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222  del  22  settembre  2016,
delle strutture e dei moduli  temporanei  ad  usi  pubblici  e  delle
strutture temporanee finalizzate a  garantire  la  continuita'  delle
attivita' economiche  e  produttive  di  cui,  rispettivamente,  agli
articoli 2  e  3  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 408  del  15  novembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016,  nonche'  dei  moduli
abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del  10  ottobre
2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016,
e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217
del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i
singoli  operatori  danneggiati   ai   sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali  delle  medesime  regioni,
ove a tali fini individuati quali  stazioni  appaltanti,  in  ragione
della sussistenza delle  condizioni  di  estrema  urgenza,  procedono
all'espletamento dei predetti interventi ai sensi  dell'articolo  63,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
nonche' con i poteri di cui all'articolo 5 della  medesima  ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  394  del  19
settembre 2016. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  le  stazioni  appaltanti
provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di  cui
all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del  2016  o  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,
almeno cinque operatori economici,  qualora  esistenti,  al  fine  di
procedere all'aggiudicazione delle opere  di  urbanizzazione  con  il
criterio del prezzo piu' basso. (( Ferme  restando  le  modalita'  di
formazione e tenuta degli elenchi di  operatori  economici  stabilite
dall'ANAC con le linee guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  36,
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  sorteggio
di cui al presente comma puo'  anche  essere  effettuato  nell'ambito
degli  elenchi  regionali,  limitando  l'invito  alle   imprese   che
risultino contestualmente  iscritte  nell'Anagrafe  o  negli  elenchi
prefettizi di cui al periodo precedente. )) 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  5,
dell'ordinanza  n.  5  del   28   novembre   2016   del   Commissario
straordinario del  Governo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 5  dicembre  2016  )),  al  fine  di  favorire  la  rapida
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma
3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni  provvedono  a  concedere,  a
valere sulle risorse disponibili sulle contabilita' speciali  di  cui
all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione,  fino
al  30  per  cento,  del  contributo  a  copertura  delle  spese   di
realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da
parte dei privati istanti, del progetto dei lavori,  ((  comprendente
l'indicazione dei relativi costi. )) 
  (( 3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I  piani
di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico
diversi dall'Aquila possono altresi' comprendere  interventi  per  la
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria,  la  messa
in sicurezza del territorio  e  delle  cavita',  danneggiate  o  rese
instabili dal sisma, nei centri storici  dei  medesimi  comuni  e  il
miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi  e
complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere
ove i suddetti interventi  di  ricostruzione  non  siano  stati  gia'
eseguiti». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          63 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art. 63. Uso della procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara 
              1. (Omissis). 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
              a) qualora non sia stata presentata  alcuna  offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
              b) quando i lavori, le forniture o  i  servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
              1) lo scopo dell'appalto  consiste  nella  creazione  o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
              2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
              3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
          proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
              c) nella misura  strettamente  necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
              Le circostanze invocate a giustificazione  del  ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del citato
          decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art. 30. Legalita' e trasparenza 
              1. Ai fini dello  svolgimento,  in  forma  integrata  e
          coordinata,  di  tutte  le   attivita'   finalizzate   alla
          prevenzione  e  al  contrasto  delle  infiltrazioni   della
          criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione
          dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
          nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito
          del  Ministero  dell'interno,  una  apposita  Struttura  di
          missione, d'ora in avanti denominata  «Struttura»,  diretta
          da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai  sensi
          dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.
          345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
          1991, n. 410. 
              2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui
          al comma 1, in deroga agli articoli  90,  comma  2,  e  92,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al
          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,
          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza
          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di
          indirizzo  delle  sopra-richiamate  attivita',  in  stretto
          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo
          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'articolo 1. 
              3. La Struttura, per  lo  svolgimento  delle  verifiche
          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida
          adottate dal comitato di cui all'articolo 203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
              4. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
              a) e' costituita un'apposita sezione specializzata  del
          comitato  di  cui  all'articolo  203  del  citato   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,
          nei  Comuni  di  cui  all'articolo   1,   delle   verifiche
          finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
          mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione  e'
          composta  da  rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,
          delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e
          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,
          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della
          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione o suo delegato; 
              b)  sono  individuate,  altresi',   le   funzioni,   la
          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali
          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede
          per  1  milione  di  euro  a  valere  sul  Fondo   di   cui
          all'articolo   4,   mediante   corrispondente    versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, per la  successiva  riassegnazione
          ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza  del
          Ministero  dell'interno  e'  istituito,  con  decreto   del
          Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa
          e dell'economia  e  delle  finanze,  il  Gruppo  interforze
          centrale per l'emergenza  e  la  ricostruzione  nell'Italia
          centrale (GICERIC), che opera a supporto  della  Struttura.
          Con il medesimo decreto sono altresi' definite, nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente, le funzioni e la  composizione  del
          Gruppo. 
              6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
          qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
          di ricostruzione, pubblica e privata,  nei  Comuni  di  cui
          all'articolo 1, devono essere iscritti, a  domanda,  in  un
          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
              7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, o  in  data
          successiva,   in   uno   degli   elenchi    tenuti    dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  52  e  seguenti,  della  legge  6
          novembre  2012,  n.   190,   sono   iscritti   di   diritto
          nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda.
          Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in
          data anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  l'iscrizione  nell'Anagrafe  resta
          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le
          modalita' di cui  all'articolo  90,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini  della  tenuta
          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18
          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
          15 luglio 2013. 
              8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti  all'operatore
          economico iscritto, sono riportati: 
              a)  i  dati  concernenti  i  contratti,  subappalti   e
          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del
          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e
          dell'importo; 
              b) le modifiche eventualmente intervenute  nell'assetto
          societario o gestionale; 
              c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,  in
          altre imprese o societa', anche fiduciarie; 
              d)  le  eventuali  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento
          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma
          13; 
              e)  le  eventuali  penalita'  applicate   all'operatore
          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato
          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle
          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in
          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma
          3. 
              9. Al fine di favorire la massima  tempestivita'  delle
          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli
          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati
          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,
          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati
          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla
          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
              10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha  validita'  temporale
          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su
          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo
          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali
          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o
          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione
          medesima. 
              11. Nei casi  in  cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe
          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,
          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di
          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al
          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione
          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
          pena di nullita', ai sensi dell'articolo  1418  del  codice
          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli
          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo  n.  159
          del  2011.  La  Struttura,  adottato  il  provvedimento  di
          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare
          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione
          delle  misure  di  cui  all'articolo  32,  comma  10,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso
          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il
          relativo provvedimento. 
              12.  L'obbligo  di  comunicazione  delle  modificazioni
          degli assetti societari o gestionali, di  cui  all'articolo
          86, comma 3, del citato  decreto  legislativo  n.  159  del
          2011,  e'  assolto  mediante  comunicazione   al   prefetto
          responsabile della Struttura. 
              13. Ai contratti, subappalti  e  subcontratti  relativi
          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si
          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei
          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto
          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la
          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare
          rilievo, il comitato di cui all'articolo  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle
          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
          all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n.  136
          del  2010,  e'  sempre  competente  all'applicazione  delle
          eventuali   sanzioni   il   prefetto   responsabile   della
          Struttura. 
              14. In caso di  fallimento  o  di  liquidazione  coatta
          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al
          comma  1,  nonche'  in  tutti  gli  altri   casi   previsti
          dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  il  contratto  di  appalto  si
          intende  risolto  di  diritto  e   la   Struttura   dispone
          l'esclusione   dell'impresa   dall'Anagrafe.   La    stessa
          disposizione si  applica  anche  in  caso  di  cessione  di
          azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a
          conseguire  il  trasferimento  del  contratto  a   soggetto
          diverso dall'affidatario originario;  in  tali  ipotesi,  i
          contratti e accordi diretti a realizzare  il  trasferimento
          sono  nulli  relativamente  al  contratto  di  appalto  per
          affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra. 
              15. Tenuto conto del fatto  che  gli  interventi  e  le
          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree
          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle
          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'articolo
          33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,
          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'
          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,
          come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n.  190
          del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere  che  la
          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e
          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento
          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di
          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano
          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli
          appositi elenchi di cui  all'articolo  1,  comma  52  della
          legge n. 190 del 2012.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 52  dell'articolo
          1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
              "Art.  1.  Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione 
              1. - 51. (Omissis). 
              52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53
          la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria  da
          acquisire  indipendentemente  dalle  soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e  3,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.   La
          prefettura   effettua   verifiche   periodiche   circa   la
          perdurante insussistenza  dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa  e,  in  caso  di  esito   negativo,   dispone   la
          cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          36 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art. 36. Contratti sotto soglia 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. L'ANAC con proprie linee guida,  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per supportare
          le stazioni  appaltanti  e  migliorare  la  qualita'  delle
          procedure di cui al presente articolo,  delle  indagini  di
          mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
          degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee
          guida, si applica l'articolo 216, comma 9. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma  5-bis  dell'articolo  14
          del citato decreto-legge n. 39 del  2009,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie 
              1. - 5. (Omissis). 
              5-bis. I sindaci dei  comuni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, predispongono, d'intesa con  il  presidente  della
          regione   Abruzzo   -   Commissario   delegato   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente  della
          provincia  nelle  materie  di  sua  competenza,  piani   di
          ricostruzione  del  centro  storico  delle   citta',   come
          determinato ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  a),  del
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.
          1444,  definendo  le  linee  di  indirizzo  strategico  per
          assicurarne    la    ripresa    socio-economica    e     la
          riqualificazione dell'abitato, nonche'  per  facilitare  il
          rientro  delle  popolazioni   sfollate   nelle   abitazioni
          danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. I piani
          di ricostruzione  approvati  dai  sindaci  dei  comuni  del
          cratere  sismico  diversi  dall'Aquila   possono   altresi'
          comprendere interventi per la riqualificazione degli  spazi
          pubblici e della rete viaria, la  messa  in  sicurezza  del
          territorio e delle cavita', danneggiate  o  rese  instabili
          dal sisma, nei centri storici  dei  medesimi  comuni  e  il
          miglioramento della dotazione di reti e  servizi  pubblici,
          connessi e complementari agli interventi  di  ricostruzione
          dei  comuni  del  cratere  ove  i  suddetti  interventi  di
          ricostruzione non siano stati gia'  eseguiti.  L'attuazione
          del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1.
          Ove appartengano alla categoria  di  cui  all'articolo  10,
          comma 3, lettera a), del codice dei beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42,   ovvero   in   caso   di   particolare   interesse
          paesaggistico attestato  dal  competente  vice  commissario
          d'intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono
          essere ricostruiti a  valere  sulle  predette  risorse  nei
          limiti   definiti   con   ordinanza   adottata   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 1,  tenuto  conto  della  situazione
          economica individuale del  proprietario.  La  ricostruzione
          degli edifici civili privati di cui al  periodo  precedente
          esclude l'applicazione dell'articolo 3. 
              (Omissis).".