Art. 2 
 
           Oggetto, natura e determinazione del contributo 
 
  1.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1  e'  limitato  alle  spese
effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il  deposito
temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti,  la
cui abitazione, in conseguenza degli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016, sia stata  sgomberata  per  inagibilita'
totale  (livello  di  danno  E)  a  seguito  di  provvedimenti  delle
autorita' competenti e  che  per  l'esecuzione  degli  interventi  di
ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti
a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in  locali  ubicati  in
edifici diversi da quelli  oggetto  degli  interventi,  ivi  compresi
quelli previsti dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 2016. 
  2. In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non  puo'
superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di  euro
1.500,00. 
  3. Nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 9
del 2016, il contributo e'  limitato  alle  sole  spese  di  trasloco
effettivamente sostenute e, in ogni  caso,  non  puo'  eccedere,  per
ciascun nucleo familiare, la somma di euro 750,00. 
  4. Ai fini della presente  ordinanza,  il  nucleo  familiare  viene
determinato, con riferimento alla data degli eventi  sismici  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del  2016,  in  conformita'  alle
previsioni di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  ed  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.