Art. 2 Ripartizione del personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 1. Ferme le previsioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3) e 3-bis) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le risorse per le ulteriori unita' di personale con profilo tecnico-ingegneristico previste dal sesto periodo del comma 1 del citato art. 3 sono ripartite come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: a) per il 10% alla Regione Abruzzo; b) per il 14% alla Regione Lazio; c) per il 62% alla Regione Marche; d) per il 14% alla Regione Umbria. 2. Sulla base delle richieste pervenute dalle regioni, delle province e dai comuni e nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1, i Presidenti delle regioni, in qualita' di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unita' di personale che ciascuna regione, provincia e comune e' autorizzato ad assumere con le modalita' previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nel comma 1. 3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli enti parco nazionale, il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, provvedono a comunicare al Commissario straordinario il numero dell'unita' di personale da assumere per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale. 4. Fermo il limite delle quindici unita' complessive previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso apposita convenzione vengono determinati, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il numero ed il profilo professionale delle unita' di personale che ciascun ente parco e' autorizzato ad assumere, nonche' le modalita' di finanziamento delle nuove assunzioni.