Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai veicoli con una  velocita'  di
progetto superiore a 25 km/h, appartenenti alle  seguenti  categorie,
come definite dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  31  gennaio  2003,  dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 19  novembre  2004,  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile  2008,  dal
regolamento UE n. 167/2013 e dal regolamento UE n. 168/2013: 
    a) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per  il
trasporto di persone e dei loro bagagli,  aventi  non  piu'  di  otto
posti a sedere, oltre al posto a  sedere  del  conducente  -  veicoli
della categoria M1; 
    b) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per  il
trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi piu' di otto posti  a
sedere, oltre al posto  a  sedere  del  conducente  -  veicoli  delle
categorie M2 e M3; 
    c) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per  il
trasporto di merci, aventi una massa complessiva non superiore a  3,5
tonnellate - veicoli della categoria N1; 
    d) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per  il
trasporto di merci, aventi una  massa  complessiva  superiore  a  3,5
tonnellate - veicoli delle categorie N2 e N3; 
    e) rimorchi progettati e costruiti per il trasporto  di  merci  o
persone, nonche'  per  l'alloggiamento  di  persone  - veicoli  delle
categorie O1, O2, O3 e O4; 
    f) ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli - veicoli delle
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e; 
    g) trattori a ruote delle categorie T1b,  T2b,  T3b,  T4b  e  T5,
utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con  una  velocita'
massima di progetto superiore a 40 Km/h; 
    h) veicoli atipici di cui all'art. 59 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e
giostre, con una velocita' massima di progetto  non  superiore  a  40
km/h, immatricolati nel territorio nazionale e che operano  solo  nel
territorio italiano. 
  3. Per le macchine agricole e operatrici, ad esclusione dei veicoli
indicati al  comma  1,  lettera  g),  si  applicano  le  disposizioni
adottate a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, 20 maggio 2015. 
  4. Per i veicoli di interesse storico  e  collezionistico,  di  cui
all'art. 60 del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  si
applicano le disposizioni adottate a norma del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009.