Art. 2 Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 1. Nell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Delocalizzazione delle attivita' di bed &breakfast). - 1. E' ammessa la delocalizzazione temporanea delle attivita' di bed & breakfast esercitate, alla data degli eventi sismici, in conformita' alla vigente normativa, ferma la necessita' del possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina regionale in materia. 2. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuabili esclusivamente secondo le modalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del precedente articolo 1. Il rimborso determinato in applicazione del successivo art. 8 e' commisurato alla superficie della porzione dell'immobile distrutto o danneggiato che risultava adibita a struttura ricettiva al momento del sisma, ivi compresi gli spazi di servizio, ed e' incrementato di una quota aggiuntiva, pari al 30% di quella adibita a struttura ricettiva al momento del sisma, al fine di assicurare la presenza sul posto del gestore dell'attivita' ricettiva, e dell'I.V.A. se non recuperabile. Inoltre, la domanda di autorizzazione alla delocalizzazione comporta sempre la rinuncia al contributo di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. Nei casi di cui al presente articolo, la perizia asseverata di cui all'art. 5, comma 4, deve specificare e documentare la porzione di immobile destinata a struttura ricettiva, conformemente a quanto attestato all'atto dell'avvio dell'attivita' di bed & breakfast. Inoltre, alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna ad assicurare all'utenza, presso il luogo ove avverra' la delocalizzazione, tutti i servizi previsti dalla vigente normativa per gli esercizi di bed & breakfast. L'accertamento del mancato rispetto di tale impegno determina la decadenza dal contributo».