Art. 2 
 
Standard minimi generali  e  specifici  delle  strutture  della  rete
                              formativa 
 
  1. Il presente decreto definisce gli standard minimi  generali  che
devono essere posseduti dalle singole strutture su cui  insistono  le
scuole di specializzazione e gli standard minimi  specifici  relativi
alle  singole  specialita',  di  cui  all'allegato   1,   determinati
dall'Osservatorio nazionale della  formazione  medica  specialistica,
d'ora in poi Osservatorio nazionale, conformemente a quanto  disposto
dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999. 
  2.   L'Osservatorio   nazionale   in   sede   di    proposta    per
l'accreditamento delle singole strutture su cui insistono  le  scuole
di specializzazione, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.
368/1999, individua per ogni scuola  di  specializzazione  un  numero
appropriatamente  limitato  di  strutture  che  compongono  la   rete
formativa, nel rispetto degli standard di cui al comma 1, al fine  di
garantire la qualita' assistenziale e formativa della rete stessa.