Art. 2 Standard minimi generali e specifici delle strutture della rete formativa 1. Il presente decreto definisce gli standard minimi generali che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialita', di cui all'allegato 1, determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, d'ora in poi Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999. 2. L'Osservatorio nazionale in sede di proposta per l'accreditamento delle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, individua per ogni scuola di specializzazione un numero appropriatamente limitato di strutture che compongono la rete formativa, nel rispetto degli standard di cui al comma 1, al fine di garantire la qualita' assistenziale e formativa della rete stessa.