Allegato 2
Linee guida per la formulazione delle proposte dei Ministeri e degli
Accordi di monitoraggio
Le proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa per
ciascun Ministero possono essere formulate con riferimento a:
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative
per il miglioramento dell'efficienza
(ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche
disposizioni normative tenuto conto delle priorita' dell'azione di
Governo e dell'efficacia degli stessi interventi;
(iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano
l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa
vigenti in relazione alla loro efficacia o priorita'.
Le proposte dovranno essere corredate dagli elementi informativi
richiesti in apposite schede che verranno fornite all'Amministrazione
tramite posta elettronica:
«sintesi_proposte» (in excel);
«relazione_tecnica_proposte_sezione_I» (in word);
«relazione_tecnica_proposte_sezione_II» (in word).
Le proposte di riduzione dovranno essere trasmesse entro il 20
luglio 2017 alle strutture di indirizzo politico del Ministero
dell'economia e delle finanze. Entro la medesima data le stesse
proposte, corredate dalle suddette schede informative in formato
elaborabile (word e/o excel), dovranno essere inviate anche al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo di
posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it
Il file della scheda «sintesi_proposte» dovra' recare per ciascun
Ministero il prospetto di sintesi degli effetti finanziari delle
proposte per il conseguimento dell'obiettivo assegnato, articolato
come segue:
l'identificativo della proposta ossia un numero progressivo che
identifica univocamente la proposta di riduzione;
la sezione I o II del disegno di legge di bilancio interessata
dalla proposta di riduzione;
l'oggetto della proposta ossia una descrizione sintetica
dell'intervento che si propone per realizzare la riduzione di spesa;
il numero del capitolo dello stato di previsione interessato;
il numero dell'articolo/piano gestionale del capitolo
interessato;
l'indicazione (SI/NO) nel caso in cui il capitolo/piano
gestionale oggetto di proposta di riduzione sia o meno interessato
anche da ulteriori variazioni rispetto alla legislazione vigente,
previste dall'Amministrazione in sede di predisposizione del disegno
di legge di bilancio 2018-2020;
gli effetti finanziari della proposta di riduzione per ciascun
esercizio del triennio 2018-2020 e a decorrere, in termini di saldo
netto da finanziare (competenza e cassa) e di indebitamento netto.
Il file della scheda «relazione_tecnica_proposte_sezione_I»
dovra' essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna proposta di
riduzione che necessita di una modifica normativa da inserire nella
sezione I del disegno di legge di bilancio:
l'identificativo della proposta (corrispondente a quello
indicato nel file della scheda «sintesi proposte»);
il centro di responsabilita' amministrativa (CDR) di
riferimento;
la proposta normativa che dovra' avere carattere strutturale ed
efficacia immediata;
i criteri e le motivazioni della proposta normativa;
la relativa relazione tecnica compilata secondo quanto previsto
dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tale
documento dovranno essere indicati gli effetti finanziari della
proposta normativa di riduzione per ciascun esercizio del triennio
2018-2020 e a decorrere in termini di saldo netto da finanziare
(competenza e cassa) e di indebitamento netto, i criteri per la
quantificazione degli stessi e le relative fonti informative per la
verifica. Nella relazione tecnica dovranno, inoltre, essere indicate
le leve e le misure adottate per la riduzione e il relativo
scadenzario temporale;
gli eventuali effetti attesi in termini di quantita' e qualita'
di beni e servizi erogati;
i contatti (e-mail e telefono) del referente della proposta.
Il file della scheda «relazione_tecnica_proposte_sezione_II»
dovra' essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna proposta di
riduzione degli stanziamenti della sezione II del disegno di legge di
bilancio relativa a spese di fabbisogno e di fattore legislativo
(derivanti dalla revisione delle procedure amministrative o
organizzative e/o dal definanziamento di interventi previsti da
specifiche disposizioni normative vigenti). Tale relazione tecnica
dovra' contenere i seguenti elementi:
l'identificativo della proposta (corrispondente a quello
indicato nel file della scheda «sintesi proposte»);
il centro di responsabilita' amministrativa (CDR) di
riferimento;
l'indicazione della relativa autorizzazione di spesa nel caso
del definanziamento di un fattore legislativo;
i criteri e le motivazioni della proposta di revisione;
le leve e le misure adottate per la riduzione e il relativo
scadenzario temporale, nonche' il metodo utilizzato per la
quantificazione degli effetti finanziari e le relative fonti
informative per la verifica;
gli eventuali effetti attesi in termini di quantita' e qualita'
di beni e servizi erogati;
i contatti (e-mail e telefono) del referente della proposta.
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica la
quantificazione degli effetti finanziari e la congruenza delle
proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero. Per la
quantificazione degli effetti in termini di indebitamento netto,
tenuto conto delle regole di contabilita' nazionale, si seguiranno,
in via generale, i seguenti criteri:
per le spese di personale, tenuto conto dei relativi effetti
fiscali e contributivi, l'impatto della proposta di riduzione sara'
valutato pari al 50% della riduzione di stanziamento di competenza di
bilancio proposto;
per le spese correnti diverse da quelle di personale, l'impatto
della proposta di riduzione sara' valutato per un importo pari alla
riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto;
per le spese di conto capitale, l'impatto della proposta di
riduzione e' valutato pari a 1/3 della riduzione di stanziamento di
competenza di per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.
La valutazione, in particolare per le spese di conto capitale,
potra' risultare differente da quanto sopra indicato in base agli
elementi aggiuntivi forniti dalle Amministrazioni anche in relazione
all'effettiva spendibilita' delle somme, e/o dello stato di
avanzamento delle opere, e/o della data di presumibile consegna del
bene.