Art. 2 Beneficiari 1. Il SIA Aree Sisma e' richiesto da coloro in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, che non soddisfano i requisiti per accedere al SIA in via ordinaria. 2. Il richiedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, deve risultare in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) essere stato residente e stabilmente dimorante da almeno due anni in uno dei comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2-bis alla data del 18 gennaio 2017; b) trovarsi, al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro. 3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma. 4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'art. 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici: a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016; b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'art. 45 del decreto-legge n. 189 del 2016; c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici. 5. Ai nuclei familiari nelle condizioni di cui al presente articolo, il SIA Aree Sisma e' concesso nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, ove necessario, e' adottata la procedura di cui all'art. 4, comma 5.