Art. 2 
 
 
         Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta 
 
  1. Sull'etichetta della pasta devono essere  indicate  le  seguenti
diciture: 
    a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale e'
stato coltivato il grano duro; 
    b) «Paese di  molitura»:  nome  del  Paese  nel  quale  e'  stata
ottenuta la semola di grano duro.