Art. 2 Adempimenti dei concessionari 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede: a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016; b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016. 2. Fermo restando l'obbligo, per ciascun concessionario, della riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontri, a decorrere dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo inferiore a 265.000, i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo. A tal fine, qualora all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 3 risulti un numero di nulla osta inferiore a 265.000, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con propria determinazione da pubblicare sul sito internet istituzionale indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018.