Art. 2 
 
  1. Il presente decreto e' aggiornato o modificato,  con  successivi
decreti,    in    relazione    all'evolversi     delle     risultanze
dell'applicazione del decreto legislativo 15 febbraio  2016,  n.  28,
delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle  necessita'  operative,
per quanto riguarda la tutela  della  salute  della  popolazione  dai
rischi  derivanti  dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti   e
l'ottimizzazione delle risorse.