Art. 2 Costituzione e successione degli organi 1. Le nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato B) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Gli organi delle camere di commercio oggetto di accorpamento decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale delle nuove camere di commercio di cui al comma 1. 3. Il collegio dei revisori dei conti delle nuove camere di commercio e' costituito dal nuovo consiglio camerale tenendo conto delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dai commissari ad acta nominati con il presente decreto. 4. Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei revisori della nuova camera di commercio nella stessa data di insediamento del nuovo consiglio, le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della camera di commercio individuata quale sede legale nell'allegato B), fino al momento in cui e' costituito il nuovo collegio ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.