Art. 2 Procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici per non vedenti e ipovedenti 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), presentano le domande di ammissione al contributo, corredate della documentazione indicata al comma 2, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Le domande presentate oltre tale termine si considerano inammissibili. 2. La domanda e' corredata dei seguenti documenti istruttori: a) atto costitutivo e statuto vigente; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante: 1) l'anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; 2) la data e il numero di registrazione della testata presso il Tribunale competente; 3) la proprieta' della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 4) nel caso di imprese: il regolare adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di lavoro applicato dall'impresa editrice richiedente il contributo; le iscrizioni al Registro delle imprese presso la Camera di commercio e al Registro degli operatori della comunicazione presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 5) l'assetto societario, le cariche sociali ed eventuali variazioni intervenute nell'anno di riferimento del contributo; 6) la periodicita', il numero di uscite effettuate nell'anno e il numero di copie distribuite; c) attestazioni dell'avvenuta distribuzione delle pubblicazioni e relative modalita'; d) documenti attestanti la richiesta o l'adesione dei fruitori delle riviste a ricevere le stesse, anche in connessione alla quota associativa mediante espressa doppia opzione; e) un campione delle testate edite nell'anno di riferimento dei contributi; f) le credenziali per l'accesso all'eventuale edizione della rivista in formato digitale. 3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.