Art. 2 
 
 
           Procedimento per la concessione del contributo 
         a favore dei periodici per non vedenti e ipovedenti 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), presentano le
domande di ammissione al contributo, corredate  della  documentazione
indicata al comma 2, al Dipartimento per l'informazione e  l'editoria
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  entro  il  31  marzo
dell'anno successivo a  quello  di  riferimento  del  contributo.  Le
domande presentate oltre tale termine si considerano inammissibili. 
  2. La domanda e' corredata dei seguenti documenti istruttori: 
    a) atto costitutivo e statuto vigente; 
    b) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  redatta,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante: 
      1) l'anzianita' di  costituzione  dell'impresa  e  di  edizione
della testata; 
      2) la data e il numero di registrazione della testata presso il
Tribunale competente; 
      3) la proprieta' della testata per  la  quale  si  richiede  il
contributo, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  460,
lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
      4) nel caso di imprese: il regolare adempimento degli  obblighi
contrattuali derivanti dal contratto di lavoro applicato dall'impresa
editrice richiedente il contributo; le iscrizioni al  Registro  delle
imprese presso la Camera di commercio e al Registro  degli  operatori
della  comunicazione  presso  l'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
comunicazioni; 
      5)  l'assetto  societario,  le  cariche  sociali  ed  eventuali
variazioni intervenute nell'anno di riferimento del contributo; 
      6) la periodicita', il numero di uscite effettuate nell'anno  e
il numero di copie distribuite; 
    c) attestazioni dell'avvenuta distribuzione delle pubblicazioni e
relative modalita'; 
    d) documenti attestanti la richiesta o  l'adesione  dei  fruitori
delle riviste a ricevere le stesse, anche in connessione  alla  quota
associativa mediante espressa doppia opzione; 
    e) un campione delle testate edite nell'anno di  riferimento  dei
contributi; 
    f) le credenziali  per  l'accesso  all'eventuale  edizione  della
rivista in formato digitale. 
  3. Il procedimento per la concessione del  contributo  si  conclude
entro il 30 settembre dell'anno successivo a  quello  di  riferimento
del contributo.