Art. 2 
 
 
                Competenze del Ministero della salute 
 
  1. Alla Direzione generale dei Dispositivi medici  e  del  servizio
farmaceutico del Ministero della salute, che esercita le funzioni  di
Autorita' competente nazionale in materia di  biocidi  ai  sensi  del
secondo comma dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, spettano
i seguenti compiti: 
    a.  esercitare  un'attivita'  di  controllo  sul  rispetto  delle
condizioni di autorizzazione secondo quanto  riportato  nell'art.  19
del medesimo regolamento; 
    b.  assicurare  l'operativita'   del   sistema   dei   controlli,
costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle  regioni  e
province  autonome   secondo   l'ambito   della   propria   attivita'
istituzionale  e  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  della  finanza
pubblica,  al  fine  di  verificare  la  completa  attuazione   delle
prescrizioni da parte di tutti i soggetti tenuti all'osservanza delle
disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012; 
    c. stabilire e mantenere i  rapporti  ufficiali  con  gli  organi
comunitari; 
    d. partecipare alle attivita' del «Forum ECHA -  sottogruppo  BPR
(BPRS group)» operante in collaborazione con  il  Forum  dell'Agenzia
europea per lo scambio delle informazioni tra le autorita' nazionali; 
    e.  partecipare  ai  lavori  degli  altri  Comitati  dell'Agenzia
europea per le sostanze chimiche, per gli aspetti  di  competenza  in
materia di controlli sui prodotti biocidi; 
    f.  promuovere  le  attivita'  di  controllo  e   vigilanza   sul
territorio nazionale, al fine di garantire la  corretta  applicazione
del regolamento; 
    g. adottare piani di  intervento  per  favorire  l'attuazione  di
programmi di  formazione  rivolti  alle  imprese,  da  realizzare  in
accordo con le associazioni industriali di  categoria,  le  autorita'
locali ed altri soggetti pubblici e privati in possesso di competenze
specifiche; 
    h. adottare un piano di iniziative  per  soddisfare  le  esigenze
formative prioritarie del sistema  pubblico,  da  realizzare  con  il
contributo attivo di tutti i livelli istituzionali  coinvolti  e  dei
soggetti in possesso di specifiche competenze al riguardo; 
    i.  implementare,   nell'ambito   dei   controlli   dei   presidi
medico-chirurgici  e  dei  prodotti  biocidi,  eventuali   iniziative
sussidiarie e di  emergenza  finalizzate  alla  tutela  della  salute
pubblica; 
    l. adempiere agli obblighi informativi alla  Commissione  europea
di cui all'art. 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.