Art. 2 Competenze del Ministero della salute 1. Alla Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, che esercita le funzioni di Autorita' competente nazionale in materia di biocidi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, spettano i seguenti compiti: a. esercitare un'attivita' di controllo sul rispetto delle condizioni di autorizzazione secondo quanto riportato nell'art. 19 del medesimo regolamento; b. assicurare l'operativita' del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle regioni e province autonome secondo l'ambito della propria attivita' istituzionale e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012; c. stabilire e mantenere i rapporti ufficiali con gli organi comunitari; d. partecipare alle attivita' del «Forum ECHA - sottogruppo BPR (BPRS group)» operante in collaborazione con il Forum dell'Agenzia europea per lo scambio delle informazioni tra le autorita' nazionali; e. partecipare ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, per gli aspetti di competenza in materia di controlli sui prodotti biocidi; f. promuovere le attivita' di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento; g. adottare piani di intervento per favorire l'attuazione di programmi di formazione rivolti alle imprese, da realizzare in accordo con le associazioni industriali di categoria, le autorita' locali ed altri soggetti pubblici e privati in possesso di competenze specifiche; h. adottare un piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, da realizzare con il contributo attivo di tutti i livelli istituzionali coinvolti e dei soggetti in possesso di specifiche competenze al riguardo; i. implementare, nell'ambito dei controlli dei presidi medico-chirurgici e dei prodotti biocidi, eventuali iniziative sussidiarie e di emergenza finalizzate alla tutela della salute pubblica; l. adempiere agli obblighi informativi alla Commissione europea di cui all'art. 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.