Art. 2. Consorziati 1. Partecipano al Consorzio: a) fornitori di materiali di imballaggio in plastica categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime polimeriche destinate alla fabbricazione di imballaggi in plastica sul territorio nazionale, fra i quali sono compresi anche coloro che producono o importano miscele e simili (di seguito «Produttori»); b) fabbricanti e trasformatori di materie prime polimeriche per la produzione di imballaggi in plastica o dei relativi semilavorati, nonche' importatori di imballaggi vuoti in plastica o dei relativi semilavorati (di seguito «Trasformatori»). Possono inoltre partecipare al Consorzio: c) gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in plastica e al loro riempimento nonche' gli utilizzatori che importano imballaggi pieni in plastica (di seguito «Autoproduttori»); d) i recuperatori e i riciclatori di rifiuti di imballaggi in plastica prodotti sul territorio nazionale che non corrispondono alla categoria dei Produttori, come definiti ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Riciclatori e Recuperatori»), previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 2. I trasformatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata, secondo criteri e modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate. 4. Le imprese che esercitano le attivita' proprie di piu' categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. 5. Il numero dei consorziati e' illimitato.