Art. 2 Modalita' di ricognizione del personale in servizio presso le societa' a controllo pubblico 1. Entro il 30 settembre 2017, le societa' a controllo pubblico effettuano la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al fine di consentire la formazione degli elenchi di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, entro sessanta giorni dalla suddetta ricognizione le societa' a controllo pubblico individuano e dichiarano le eccedenze di personale, tenuto conto di quanto previsto nei piani di riassetto di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dalle previsioni di cui al medesimo decreto legislativo. 2. Entro il 10 dicembre 2017, le societa' a controllo pubblico che individuano eccedenze di personale ne danno comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, del numero, della collocazione aziendale e delle categorie, qualifiche e livelli di inquadramento del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato. 4. Al fine di consentire la formazione e la gestione degli elenchi, entro il 20 dicembre 2017 le societa' a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, inviano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio hanno sede legale, per il tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall'ANPAL, i seguenti dati relativi ai lavoratori eccedenti: a) generalita'; b) dati di contatto; c) data di assunzione; d) tipologia contrattuale; e) contratto collettivo applicato; f) categoria, qualifica e livello di inquadramento; g) esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative, competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e abilitazioni professionali per la guida; h) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza. 5. Ai fini del monitoraggio delle attivita' di ricognizione di cui al presente articolo, entro il 15 gennaio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'ANPAL, in forma aggregata, i dati di cui al comma 4, lettere d), e), f) e h). 6. A decorrere dal 31 marzo 2018, l'ANPAL gestisce, per il tramite del sistema informativo unitario, i dati di cui al comma 4 e diviene titolare del relativo trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016.