Art. 2 Modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica 1. A decorrere dal 1º gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto obbligo di indicare le informazioni sul Codice di AIC e il corrispondente quantitativo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco «DatiBeniServizi» (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione «DettaglioLinee» (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni: a) «CodiceTipo» (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO; b) «CodiceValore» (sezione 2.2.1.3.2): codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori: 0 = farmaco uso umano; 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti); 9 = parafarmaco uso umano o veterinario; 8 = omeopatico uso umano o veterinario; 7 = Galenici e altri tipologie di prodotti; c) «UnitaMisura» (sezione 2.2.1.6): «Confezioni» o «Posologie» sono le unita' di misura in cui e' espresso il campo «Quantita'»: identifica il numero di confezioni oppure il numero di unita' posologiche; d) «Quantita'» (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unita' posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC.