Art. 2 
 
 
                   Designazione punto di contatto 
 
  1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'  civili
e l'immigrazione costituisce punto di  contatto  per  lo  scambio  di
informazioni  e  documentazione  con  gli  Stati   membri   ai   fini
dell'applicazione del presente decreto. 
  2.  Gli  Uffici  e   le   Amministrazioni   competenti   forniscono
tempestivamente e in via telematica al punto di contatto  di  cui  al
comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie.  Con  decreto
direttoriale del Ministero dell'interno, sentite  le  Amministrazioni
interessate,  sono  fissate  le  linee  guida  per   lo   svolgimento
dell'attivita' del punto di contatto.