Art. 2 
 
 
 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza 
 
  1. Per l'affidamento delle opere di  urbanizzazione  connesse  alla
realizzazione delle strutture  abitative  d'emergenza  (SAE)  di  cui
all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 394 del  19  settembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016,  delle  strutture  e
dei moduli temporanei ad usi pubblici e  delle  strutture  temporanee
finalizzate a garantire la continuita' delle attivita'  economiche  e
produttive  di  cui,   rispettivamente,   agli   articoli   2   e   3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  270
del 18 novembre 2016, nonche' dei moduli abitativi provvisori  rurali
di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n.  399  del  10  ottobre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre  2016,  e  dei  ricoveri  ed
impianti temporanei di cui all'articolo 7,  comma  3,  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  393  del  13
settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  217  del  16
settembre 2016, per i  casi  in  cui  non  procedono  direttamente  i
singoli  operatori  danneggiati   ai   sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali  delle  medesime  regioni,
ove a tali fini individuati quali  stazioni  appaltanti,  in  ragione
della sussistenza delle  condizioni  di  estrema  urgenza,  procedono
all'espletamento dei predetti interventi ai sensi  dell'articolo  63,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
nonche' con i poteri di cui all'articolo 5 della  medesima  ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  394  del  19
settembre 2016. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  le  stazioni  appaltanti
provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di  cui
all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del  2016  o  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,
almeno cinque operatori economici,  qualora  esistenti,  al  fine  di
procedere all'aggiudicazione delle opere  di  urbanizzazione  con  il
criterio del prezzo piu' basso. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  5,
dell'ordinanza  n.  5  del   28   novembre   2016   del   Commissario
straordinario del  Governo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge n.  189  del  2016,  al  fine  di  favorire  la  rapida
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma
3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni  provvedono  a  concedere,  a
valere sulle risorse disponibili sulle contabilita' speciali  di  cui
all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione,  fino
al  30  per  cento,  del  contributo  a  copertura  delle  spese   di
realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da
parte dei privati istanti, del progetto dei lavori,  comprensivo  dei
relativi costi.