Art. 2 Definizioni 1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per: a) prodotto: ogni materiale o sostanza che e' ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi e' possibile identificare uno o piu' prodotti primari; b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o sostanza che non e' deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che puo' essere o non essere un rifiuto; c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.